Le gare nel settore sanitario rappresentano alcune novità e peculiarità legate anche alla grande importanza e criticità di alcune tipologie di acquisti.
L’incontro vuole, pertanto, con taglio assolutamente pratico, approfondire alcuni degli aspetti più importanti di queste gare, attraverso il coinvolgimento dell’avv. Andrea Stefanelli, tra i più autorevoli amministrativisti specializzati nel procurement sanitario e dell’avv. Gaspare Castelli, suo brillante collaboratore.
Perchè il Legislatore non ha dedicato una parte del Codice appalti alla Sanità?
L'importanza della definizione dell'oggetto di gara: le Specifiche Tecniche.
Dispositivi Medici (e diagnostici in vitro): i nuovi Regolamenti e la problematica del Regime transitorio (chi rientra e chi non).
Focus su aspetti pratici del Regime transitorio:
- eliminazione del sell-off per la distribuzione;
- commercializzazione parallela;
- autorizzazione in deroga;
- gestione della sorveglianza post-commercializzazione;
- cambio di organismo notificato;
- risvolti sul regime transitorio in casi di ritiro del Certificato di conformità;
- consigli pratici per la verifica del rispetto del regime transitorio da parte dei fabbricanti
Le gare in sanità: peculiarità e caratteristiche
Conclusioni
COSA SERVE
Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma di formazione a distanza.
Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet veloce; casse o cuffie.
Requisiti di sistema: Piattaforma Zoom
Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria organizzativa.
Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 8.000 abitanti). Contattare la segreteria
Iscrivendoti ai nostri corsi almeno 20 giorni prima, hai diritto ad un codice sconto immediato pari al 20% sull’acquisto del corso.
Si precisa che la partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011). Non è quindi necessario richiedere il CIG.