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Verifica dei requisiti e PassOE – Sentenza Consiglio di Stato sez. V 20/1/2022 n. 365

La registrazione al sistema AVCPASS è presupposto indispensabile perché la stazione appaltante possa procedere alla verifica del possesso dei requisiti e non costituisce condizione di partecipazione alla gara.
2022
9Febbraio
La registrazione al sistema AVCPASS è presupposto indispensabile perché la stazione appaltante possa procedere alla verifica del possesso dei requisiti e non costituisce condizione di partecipazione alla gara.

Il sistema AVCPASS consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, l’O.E., dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Esso consente la corretta identificazione del concorrente. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima. E’ pertanto possibile ricorrere al soccorso istruttorio per sanare la mancata produzione del PASSOE.

Della stessa opinione è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale rileva che l’iscrizione nel sistema AVCPass e l’indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge e che non è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. Il PassOE non costituisce infatti un “pre-requisito” dell’operatore economico, secondo il modello erroneamente considerato dal primo giudice sulla base di una giurisprudenza che non può trovare conferma, bensì rappresenta solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell’esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti (Consiglio di Stato sez. V del 20/1/2022 n. 365).