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L'angolo dell'esperto

Verifica dei requisiti

2023
18Maggio

L’attività di verifica del possesso dei requisiti effettuata dalle stazioni appaltanti costituisce una fase fondamentale e particolarmente delicata, al termine della quale l’aggiudicazione diviene efficace.

Le verifiche in capo al solo aggiudicatario dovranno essere svolte attraverso il FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) disponibile sul sito dell’ANAC all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe

Il F.V.O.E., disciplinato dall’art. 24 del nuovo codice, obbligatorio dal 9 novembre del 2022 che ha sostituito il vecchio sistema AVCPASS, consente alle stazioni appaltanti di esaminare i documenti contenuti all’interno dello stesso fascicolo virtuale riguardanti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto ed utili per contrarre con la P.A.

L’articolo 99 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 prevede che la stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

 

QUALI DOCUMENTI SI POSSONO RICHIEDERE

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web ed i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l’acquisizione delle seguenti certificazioni: visura del registro delle imprese, certificato del casellario giudiziale integrale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative, la comunicazione di regolarità fiscale e la comunicazione Antimafia, nonché per quanto riguarda la documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario anche le attestazioni SOA, i C.E.L. e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio dell’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

Il F.V.O.E. consente, invece, all’operatore economico, tramite un’apposita funzionalità, l’inserimento dei dati e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine speciale.

 

LE VERIFICHE DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Per gli affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture per importi non superiori a 40.000 euro è prevista una modalità di semplificazione per la verifica dei requisiti. Infatti, in fase di partecipazione alla gara, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, mentre in fase di verifica del possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti potranno a campione, anche tramite sorteggio, verificare le dichiarazioni rese dagli affidatari.

Fermo restando la previsione della verifica a campione della stazione appaltante, al fine di responsabilizzare l’affidatario affinchè renda dichiarazioni veritiere, il codice prevede al comma 2 dell’art. 50 che qualora, a seguito del predetto controllo, risulti che l’operatore economico non abbia (o non abbia più) il possesso dei requisiti richiesti la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto, alla eventuale escussione della polizza definitiva, alla comunicazione all’ANAC, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stessa stazione appaltante per un periodo che va da uno a dodici mesi dall’adozione del provvedimento.

OBBLIGATORIETA’ ED ECCEZIONI

Il F.V.O.E. è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, pertanto, è obbligatorio anche nel caso di affidamenti diretti.

L’obbligo di utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico non riguarda le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici. Solo in via transitoria, questi possono svolgere le verifiche in modalità tradizionale, ossia richiedendo la certificazione direttamente agli enti certificanti tramite una richiesta firmata dal RUP.

Il F.V.O.E. potrà essere utilizzato sia per svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione di contratto. Questa è una novità fondamentale del F.V.O.E., il quale, una volta a regime, snellirà le procedure di verifica svolte delle stazioni appaltanti.

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