News / Proroga tecnica, proroga contrattuale e rinnovo
L'angolo dell'esperto

Proroga tecnica, proroga contrattuale e rinnovo

2023
12Dicembre

Nell’ambito delle modifiche contrattuali, a differenza di quanto accadeva con il D.Lgs. n. 50/2016 dove era prevista la sola proroga tecnica, il nuovo codice individua all’articolo 120 due distinti istituti: uno della proroga contrattuale e l’altro proroga tecnica.

DIFFERENZE TRA PROROGA CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA

Il T.A.R. Puglia si è espresso in merito a questo argomento con sentenza n. 1243 del 23 ottobre 2023 facendo una precisa distinzione fra i due istituti.

Iniziamo col dire che la proroga contrattuale deve essere prevista già nella lex specialis, infatti il comma 10 dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 recita che “nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”.

In tal caso le parti manterranno lo stesso contratto per un periodo più lungo agli stessi patti e condizioni.

Per quanto concerne, invece, la proroga tecnica, il comma 11 dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 prevede la proroga tecnica come una forma eccezionale per il verificarsi di eventi che hanno determinato un ritardo nell’individuazione del nuovo aggiudicatario (norma già prevista dal precedente codice all’art. 106 co. 11) infatti la norma prevede che in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.

Anche in questo caso le parti manterranno il loro rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ma a differenza della proroga contrattuale questa non deve essere prevista obbligatoriamente nella documentazione di gara perché si attiverebbe solo al verificarsi di determinate condizioni:

- deve essere circoscritta ad ipotesi eccezionali in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara;

- deve avere una durata per un periodo strettamente necessario per concludere la nuova procedura di gara;

- deve essere attivata solo perché l’interruzione della prestazione potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali e cose oppure per l’igiene pubblica ovvero potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico.

… IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Diverso dall’istituto della proroga è il rinnovo del contratto.

Iniziamo col dire che il rinnovo, a differenza della proroga, non viene disciplinata nel nuovo codice, così come non lo era nel vecchio D.Lgs. 50/2016, ma viene menzionato nell’art. 14, comma 4.

Così come la proroga anche il rinnovo deve essere previsto nella documentazione di gara e quantificato al fine di calcolare l’importo complessivo dell’appalto ai fini dell’individuazione delle soglie.

Mentre la proroga non fa altro che spostare in avanti il periodo contrattuale agli stessi patti e condizioni, il rinnovo si sostanzia in una rinegoziazione del contratto originario tra le stesse parti, quindi una modifica sostanziale delle precedenti condizioni.

PARERE MIT N. 2069 DEL 23/06/2023

Pur non condividendo il Parere del MIT n. 2069 del 23/06/2023 si porta a conoscenza la tesi esposta del servizio di supporto giuridico del Ministero.

Il MIT ritiene che si possano prevedere più rinnovi discendenti dal contratto originario, purché le opzioni di rinnovo siano state esplicitamente stabilite nei documenti di gara.

In virtù della rinegoziazione del contratto originario che ne consegue con il rinnovo, a parere dello scrivente è possibile procedere solo ad una sola opzione di rinnovo, perché con la seconda opzione di rinnovo si andrebbe a rinegoziare un ulteriore contratto.

Vuoi maggiori chiarimenti? Potrebbe interessarti il nostro webinar!