- La redazione del provvedimento amministrativo: elementi essenziali dell’atto e le sue forme di invalidità;
- I vizi dell’atto: in particolare: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere sotto tutte le sue forme; la nullità strutturale di un atto; la nullità testuale;
- Il collegamento concettuale tra illegittimità dell’atto e la fattispecie incriminatrici, l’abuso d’ufficio, la turbata libertà di scelta del contraente, la turbata libertà degli incanti;
- L’eccesso di potere e in particolare lo sviamento di potere; il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica, la giurisprudenza del giudice amministrativo sul perimetro del sindacato sulla discrezionalità;
- In che cosa consiste una corretta motivazione del provvedimento amministrativo; l’attribuzione dei punteggi; le modalità di redazione di un verbale;
- I vizi di forma dell’atto, vizi di sostanza;
- I danni da ritardo nell’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- I c.d. “danni da disturbo” nell’adozione dei provvedimenti amministrativi; I “danni da disservizio”;
- Le modalità di risoluzione dei problemi applicativi in caso di contemporanea regolamentazione di una materia ad opera di una legge dello Stato e di una legge regionale (le soluzioni dei conflitti tra norme);
- Lo “scudo erariale”: gli incerti confini della responsabilità amministrativa. Il nuovo codice e la delimitazione del campo della colpa grave.
COSA SERVE
Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma di formazione a distanza.
Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet veloce; casse o cuffie.
Requisiti di sistema: Piattaforma Zoom
Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria organizzativa.
Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 8.000 abitanti). Contattare la segreteria
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Si precisa che la partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011). Non è quindi necessario richiedere il CIG.