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L'angolo dell'esperto

Principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia

2023
6Luglio

Il D.Lgs. 36/2023 conferisce centralità a diversi principi, ritenuti fondanti e propri del nuovo codice. Tra questi assume un ruolo più definito, rispetto al passato, il principio di rotazione a cui viene dedicato un articolo a sé.

L’articolo 49 denominato “Principio di rotazione degli affidamenti” si inquadra nel “LIBRO II - DELL’APPALTO, PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE”.

La funzione del principio di rotazione è sempre stata quella di impedire ad un operatore economico di consolidare la sua posizione all’interno di un’amministrazione, evitando così il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa o semplicemente monopolizzare gli affidamenti a suo favore.

L’applicazione di tale principio, in buona sostanza, consente una “sequenza alternata” all’interno degli affidamenti, anche a tutela delle micro, piccole e medie imprese permettendo loro la possibilità di concorrere nella partecipazione nell’ambito degli affidamenti sotto soglia comunitaria.

Le differenze con il vecchio codice

Innanzitutto il principio di rotazione diventa un obbligo perché derivante da una precisa disposizione normativa. Infatti il 1° comma dell’art. 49 stabilisce che “gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione”. Precisa, inoltre, al comma 2 i casi in cui il principio di rotazione debba essere applicato evitando così l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Dal testo dell’art. 49 d.lgs. 36/2023 notiamo subito che il nuovo codice non parla di invitati ma solo di affidatari e di aggiudicatari di appalti. Risalta quindi un aspetto particolare che rende il principio di rotazione meno restrittivo rispetto al passato: il vecchio codice, estendeva tale principio a chiunque fosse stato invitato alla procedura di gara, pertanto anche nei confronti di chi non fosse risultato aggiudicatario o affidatario, mentre nel nuovo codice, il principio di rotazione, viene applicato solo nei confronti di questi ultimi.

Deroga all’applicazione del principio di rotazione

Nel vecchio codice si poteva derogare all’applicazione del principio di rotazione solo nel caso in cui veniva ben motivato l’invito dell’uscente.

Deroghe all’applicazione del principio di rotazione, nel d.lgs. 36/2023, sono rinvenibili nei commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 49.

Il comma 4 prevede che “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

E’ bene precisare che le motivazioni indicate nel dispositivo normativo – struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto – non sono previsioni alternative ma devono tra loro coesistere.

Il comma 5, invece, prevede altre ipotesi in cui è possibile non applicare il principio di rotazione, ossia per tutti i contratti affidati con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

In tutte queste ipotesi le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Ultima ipotesi prevista dall’art. 49 è riportata nell’ultimo comma il quale stabilisce che “è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

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