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L'angolo dell'esperto

Ordinanze della Protezione Civile per l’Emergenza Ucraina

2022
23Marzo
Con la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intervento all’estero in seguito alla crisi in Ucraina e per assicurare l’accoglienza in Italia della popolazione ucraina in fuga dal proprio Paese, il 4 ed il 6 marzo sono state emanate due ordinanze di protezione civile: Ocdpc n. 872 del 04/03/2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina” e l’Ocdpc n. 873 del 06/03/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

Per le attività di accoglienza le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.

Sono autorizzate le aperture di apposite contabilità speciali. I soggetti intestatari di dette contabilità provvedono a rendicontare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle predette attività secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione “protezione civile” della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali.

Sono previste, altresì, misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all’importo di € 214.900,00 IVA esclusa per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori.

I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

-   21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

-   32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

-   35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; -   37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

-   40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

-   95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;

-   31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

-   24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

-   25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

-   157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

-   105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

-   106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

L’ocdpc n. 873 del 06/03/2022 prevede, invece, disposizioni a carattere strettamente sanitario.

Tutti i soggetti provenienti dall’Ucraina devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Entro cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite e successivamente alle altre vaccinazioni obbligatorie ed eventualmente il completamento dei cicli vaccinali dell’infanzia.

In allegato le ordinanze in argomento:

Ocdpc n. 872 del 04/03/2022

Ocdpc n. 873 del 06/03/2022