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L'angolo dell'esperto

La “nuova” figura del R.U.P. nel Nuovo Nodice dei Contratti Pubblici

2023
7Marzo

Nella bozza del nuovo codice dei contratti pubblici la disciplina della “nuova figura di RUP” è prevista nell’art. 15 e nell’allegato I.2 “Attività del RUP”. Diverse sono le novità inserite in argomento.

Perché si parla di una nuova figura di R.U.P.? Iniziamo col dire che il nuovo codice non prevede più il R.U.P. come Responsabile Unico del Procedimento, ma come Responsabile Unico di Progetto, ovvero responsabile di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un unico progetto o dell’intero intervento pubblico.

Nella stessa relazione illustrativa agli articoli del codice si fa menzione del cambiamento partendo da un punto fermo: la peculiarità della disciplina dei contratti di appalto in cui è parte un soggetto pubblico, rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo. La figura disciplinata dall’art. 15 del codice non è un doppione (con qualche limitata particolarità) del responsabile del procedimento disciplinato in via generale dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990.

L’aspetto su cui focalizzare l’attenzione è la diversa portata del principio di “unicità del responsabile”.

Infatti, nella legge n. 241 del 1990, il principio della unicità viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l’obbligo dell’amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica, al quale, all’interno dell’ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile.

Nonostante si sia comunemente parlato di responsabile unico del procedimento, a rigore, viene in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti: tutti quelli relativi, appunto, alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici. La complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici implica, come è evidente, lo svolgimento non di un solo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti, e l’emanazione di altrettanti provvedimenti amministrativi e, talvolta, di comportamenti materiali e atti di diritto privato.

Un ulteriore elemento distintivo del Responsabile di Progetto è ravvisabile nella figura di RUP come persona fisica e non come ufficio, diverso da quanto è inserito nella L. 241/90 che prevede la figura di RUP in una doppia accezione: di unità organizzativa prevista dall’art. 4 e di persona fisica prevista dall’art. 5.

Il RUP, nelle diverse fasi che realizzano il progetto, potrà farsi coadiuvare da un “responsabile di fase”.

In questo senso va il comma 4 dell’articolo 15 che prevede “Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.”

Infine, l’allegato I.2, che sostituisce interamente le Linee guida n. 3 dell’ANAC, precisa quali sono i requisiti di professionalità per l’individuazione del soggetto che dovrà ricoprire l’incarico di responsabile di progetto, i compiti di RUP ed i poteri decisionali nelle diverse fasi.

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