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Novità sull’applicazione dell’Art.80, comma 4D.LGS. 50-2016

2022
18Ottobre

Il 12 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del MEF del 28 settembre 2022 recante “disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, con cui si richiama l’art. 80, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.

L’art. 80, comma 4, quinto periodo prevede che “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali…. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.

Il decreto del MEF individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto in caso di gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, nonché l’ambito di applicazione. In particolare:
Si ha violazione nei casi di inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il MEF ha previsto con tale decreto, all’art. 3, la soglia di gravità, stabilendo che la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
La violazione grave si considera non definitivamente accertata quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la carella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Pertanto, la stazione appaltante farà una valutazione, caso per caso, sull’affidabilità dell’operatore economico e sulla gravità delle violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali sulla base della soglia di gravità di cui al decreto ministeriale.

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