News / Normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e Assimilate
L'angolo dell'esperto

Normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e Assimilate

2023
20Luglio
A seguito di una nota dell’ANCI relativamente alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere con finanziamenti del PNRR e PNC dopo la data del 1° luglio 2023 il MIT ha pubblicato una circolare per fugare qualsiasi dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile: quindi se applicare, anche dopo il 1° luglio, la disciplina del vecchio codice (d.lgs. n. 50/2016), oppure se applicare la disciplina del nuovo codice (d.lgs. n. 36/2023) con l’applicazione delle sole deroghe previste dal d.l. n. 77/2021.

Le opere finanziate con fondi PNRR e PNC


Con circolare del 12 luglio 2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivi al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riportato alcuni chiarimenti interpretativi relativamente alla disciplina da applicare in tema di affidamenti di opere e contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC nonché la normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere anzidette indette da Comuni non capoluogo di provincia.

Se da un lato l’articolo 226, comma 1 prevede che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia il decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato, e che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti già in corso, dall’altro l’articolo 225, comma 8 fissa un punto fermo sulla disciplina da applicarsi. Infatti lo stesso articolo prevede che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”

La nota del MIT fuga ogni dubbio


La nota del MIT, pertanto, fuga ogni dubbio sulla disciplina da applicare.

Conferma, infatti, in un passaggio della circolare quanto previsto dall’art. 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023, precisando che “Ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa, pertanto, alla luce della ratio legis sottesa alle disposizioni sopra esaminate, inducono, anche in vigenza del nuovo Codice, a confermare la specialità, assicurata per mezzo dell’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell’ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”.

La seconda questione di interesse legata alla disciplina applicabile alle procedure ad evidenza pubblica per opere finanziate in tutto o in parte dal PNRR e assimilabili è la deroga concessa sul sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dal d.lgs. n. 36/2023 che permette ai Comuni non capoluogo, fino al 31 dicembre 2023, di continuare a utilizzare il sistema speciale e derogatorio previsto per le procedure afferenti risorse a valere sul PNRR e sul PNC.

La nota indicata nella circolare riporta che i comuni non capoluogo possano ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1 del d.l. n. 32/2019 così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio n. 77.

CIRCOLARE MIT 12.07.2023

Vuoi maggiori chiarimenti? Potrebbe interessarti il nostro webinar! 
<![endif]-->

VEDI SCHEDA