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NEWSLETTER - ANNO XII, n. 8 - 4 dicembre 2023

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Delibera n. 528 del 15 novembre 2023
    La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.

GIURISPRUDENZA

  • T.A.R. Campania n. 6128 del 07/11/2023
    ...la Stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. In altre parole, si tratta di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione, come indefettibilmente condizionato all'esito positivo di tale attività di certazione.
    Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante tale doverosa attività di controllo, occorre distinguere i "costi indiretti della commessa", ovverosia i costi relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o adibito a servizi esterni, dai "costi diretti della commessa", comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa. L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta - e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante - si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261).

  • T.A.R. Veneto n. 1639 del 14/11/2023
    L'acquisizione dei certificati da parte della SOA è necessaria alla qualificazione dell'impresa resa da detto organismo e l'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 210 specifica che a tal fine "I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi".
    L'art. 83, comma 4, d.P.R. n. 207 cit., poi, prevede che: "I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se fanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato l'esito".

  • T.A.R. Piemonte n. 932 del 22/11/2023
    La doglianza interseca la questione del rapporto tra i commi terzo e quinto dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016; ormai, peraltro, divenuta recessiva alla luce del nuovo art. 94 co. 4 D.Lgs. 36/2023.Come noto, il comma 3 non menziona, per i fini ivi previsti, il socio unico persona giuridica, ma soltanto il socio unico persona fisica. Il comma 5, d'altra parte, riferisce il grave illecito professionale esclusivamente all' "operatore economico", senza ulteriori specificazioni nel caso in cui rivesta forma societaria.La correttezza del costrutto è avallata, in retrospettiva, dal richiamato art. 94 comma 4 D.Lgs. 36/2023 che oggi espressamente valorizza, a fini di esclusione automatica, le condanne degli amministratori del socio unico persona giuridica; con ciò confermando, giocoforza, la rilevanza delle vicende coinvolgenti il medesimo soggetto e i titolari di incarichi apicali (in tal caso, non più circoscritti ai soli amministratori) pure nel quadro degli apprezzamenti discrezionali preordinati all'esclusione non automatica.

  • T.A.R. Campania n. 6374 del 20/11/2023
    5.3. Secondo la giurisprudenza, i chiarimenti della stazione appaltante possono costituire una forma di "interpretazione autentica" con cui l'Amministrazione spiega in ottica collaborativa la propria volontà provvedimentale (Cons. St., III, 7 febbraio 2018, n. 781), meglio delucidando le previsioni della lex specialis (Cons. St., III, 22 gennaio 2014, n. 290; id., IV, 21 gennaio 2013, n. 341), ma tale integrazione è preclusa allorquando, mediante l'attività interpretativa dell'amministrazione, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare pubbliche le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati (oggetto di attività ermeneutica secondo i criteri sopra indicati).
    Ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante (Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015, sent. n. 4441). Dette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi dell'amministrazione aggiudicatrice.

  • T.R.G.A. Trento n. 195 del 29/11/2023
    In particolare, secondo la giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2022, n. 10577 e sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9249), le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, e le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto a essi, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo, necessario per la stipula del contratto e - quindi - l'incertezza assoluta o l'indeterminatezza del suo contenuto.

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