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NEWSLETTER - ANNO X, n. 7 - 24 agosto 2021

IN EVIDENZA

GIURISPRUDENZA

  • Consiglio di Stato n. 5463 del 20/07/2021
    Il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica, ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa.

  • Consiglio di Stato n. 5778 del 05/08/2021
    Per tali ragioni, se incombe sulla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara.

  • Consiglio di Stato n. 5561 del 27/07/2021
    In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto a venti mesi, implicante il raggiungimento di un importo che "lambisce" la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale, e soprattutto con l'affermazione che "i servizi di vigilanza degli Uffici giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica ed all'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie", sė da risultare illogica una durata limitata nel tempo, se non con lo scopo di non superare la soglia comunitaria, che appare dunque l'obiettivo, non dichiarato apertis verbis, ma evidentemente strumentale, che domina la determinazione gravata.

  • Tar Lazio n. 9363 del 11/08/2021
    In materia di appalti pubblici, infatti, è lo stesso legislatore che, nel bilanciare il diritto di accesso con quello alla riservatezza del segreto tecnico-commerciale, prevede, al comma 5, lettera a) dell'art.53 D.lgs.50/2016, l'esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione delle "informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Ciò, nel caso generale in cui l'accesso sia richiesto, come è ben possibile ai sensi della disciplina generale dettata in materia, per interessi non "difensivi". Viceversa, qualora il richiedente vanti un interesse "difensivo", il successivo comma 6 del medesimo art.53 - il quale trova, evidentemente, il suo fondamento nel diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost. - precisa che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

  • Tar Veneto n. 991 del 30/07/2021
    ...sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "La specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali richiede immancabilmente il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'impresa consorziata designata per eseguire i lavori, non consentendo di invocare l'applicazione dell'istituto del cumulo alla rinfusa di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016" (ex multis, Consiglio di Stato n. 403/2019). Ciò in quanto "la finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor partecipationis".

  • Consiglio di Stato n. 5754 del 04/08/2021
    ...va chiaramente escluso che il requisito di fatturato specifico maturato su attività analoghe o identiche per un dato importo, anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale (e affiancato perciò dalla messa a disposizione di mezzi e risorse dall'ausiliaria) valga a configurare sic et simpliciter una "esperienza professionale pertinente" ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente necessaria prestazione diretta dell'attivit&eagrave; da parte dell'ausiliaria.

  • T.A.R. Toscana n. 1138 del 06/08/2021
    La norma (anche letta in congiunzione con la intervenuta abrogazione dell'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), manifesta la chiara opzione del legislatore di rimettere l'effettuazione del sopralluogo, qualora esso sia previsto dalla legge di gara, alla autoresponsabilità della impresa offerente per la quale la possibilità di "prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie" costituisce evidentemente una facoltà o al più un onere dalla cui pretermissione può derivare esclusivamente la preclusione della proposizione ogni eccezione o contestazione in fase esecutiva.

  • Consiglio di Stato n. 5795 del 09/08/2021
    Deve ribadirsi che secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il giudizio di anomalia dell'offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, trattandosi pertanto di una globale e sintetica valutazione, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1361); del resto la ratio di tale valutazione è quello di evitare, da un lato, affidamenti ad offerte che nel loro complesso non appaiono suscettibili di buon esito riguardo agli interessi pubblici perseguiti e, dall'altro, comportamenti di dumping contrari al principio di libera concorrenza in un mercato regolato, senza in alcun modo pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili tecnologie e strategie imprenditoriali e senza, evidentemente, sovrapporsi alla necessità di un costante monitoraggio amministrativo e di un efficace presidio giurisdizionale della successiva fase attuativa, posto che la bontà dell'esecuzione del rapporto contrattuale - e quindi la realizzazione dell'interesse pubblico perseguito - non sono necessariamente rapportate al maggiore costo dell'offerta prescelta (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 6969).

E' SEMPRE IL TEMPO DI FORMARSI
- Gli appalti pubblici e le concessioni in Italia
- Le novità in materia di appalti pubblici alla luce del dl n. 77/2021 e relativa legge di conversione
- La nuova disciplina del subappalto ai sensi della legge di conversione n.108/2021
- Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR
- L'accordo quadro nella contrattualistica pubblica
- Le tecniche di redazione dei capitolati di servizi e forniture alla luce del dl 77/2021 e dell'emananda legge di conversione
- Analisi approfondita ed operativa sui sottosoglia affidamenti diretti e procedure negoziate
- Inquadramento generale sulla contrattualistica pubblica
- Il bando di gara per l'approvvigionamento di forniture e servizi ICT dopo la legge di conversione n.108/2021
- Le tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi

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