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NEWSLETTER - ANNO X, n. 6 - 19 luglio 2021

GIURISPRUDENZA

  • T.A.R. Lazio n. 7960 del 28/06/2021
    - la ricorrente ha integrato la propria dichiarazione sui requisiti speciali di partecipazione contenuta nel DGUE in ottemperanza e nel rispetto di quanto consente l'art. 80, comma 9, d.lgs. 50/2016, allegando un diverso mezzo di prova del requisito di partecipazione di cui all'art. 7.3 del disciplinare ("servizio analogo") pur sempre posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
    - la stazione appaltante ha invece erroneamente ritenuto che l'integrazione così fornita dal concorrente avrebbe dato luogo ad una modificazione dell'offerta, senza tuttavia considerare che una cosa è l'offerta economica e tecnica (certamente non modificabile), altro è la prova dei requisiti speciali di partecipazione integrabili nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • T.A.R. Lazio n. 7786 del 01/07/2021
    Tale violazione dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, che al comma 9 vieta la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, impone la immeditata privazione di efficacia del contratto, con efficacia retroattiva, tenuto conto dell'interesse della ricorrente principale ad eseguire per intero la prestazione e della gravità della condotta della stazione appaltante che, ignorando il termine di stand still, ha privato la ricorrente principale della tutela cautelare.

  • T.A.R. Lazio n. 7844 del 02/07/2021
    E' stato, invero, altresí, affermato che in linea di principio, deve ritenersi preclusa qualsiasi modificazione dei raggruppamenti temporanei che hanno partecipato a una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169.).
    Invero, la disposizione in esame (che, per la sua natura eccezionale, deve essere oggetto di stretta interpretazione) si limita ad autorizzare la sostituzione del mandante nei (soli) casi di "modifiche soggettive" (per le società: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti; per gli imprenditori individuali: morte, interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal comma 18, e non, dunque, anche nell'ipotesi di "perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/16" in corso di gara, che pure è prevista dal medesimo comma 18 come causa di sostituzione della mandante ma nella (sola) fase esecutiva.

  • T.A.R. Marche n. 565 del 09/07/2021
    4.1. Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla posizione assunta in sede cautelare e rileva che la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione dell'originale o della copia autentica. In altri termini, se è vero che i limiti al ricorso del potere di soccorso istruttorio individuati dall'art. 83, comma 9, citato rispondono all'esigenza di mantenere in equilibrio il rapporto tra favor partecipationis e par condicio, che può risentire di qualche sbilanciamento ove ad un concorrente sia consentito di rimediare ad errori relativi alla documentazione presentata in fase di gara, soprattutto nel momento di maggior confronto concorrenziale rappresentato dall'esame delle offerte tecnica ed economica, tuttavia occorre "operare una distinzione tra il caso in cui l'offerta tecnica sia in sé costituita da un documento, come ad esempio un'opera d'ingegno, quale un progetto, ed il caso in cui il documento sia solo il mezzo descrittivo di una res che nella sua consistenza e caratteristiche strutturali e funzionali è il vero oggetto dell'offerta, come nel caso di specie la fornitura di un dispositivo. Ebbene, mentre nel primo caso non vi è dubbio che l'integrazione o il chiarimento richiesto al concorrente in sede di soccorso istruttorio finisca in qualche modo per arricchirne l'originaria consistenza o per modificarne il contenuto, nell'ipotesi in cui a mancare sia l'aspetto descrittivo di una res, non vi sarebbe ragione alcuna di far recedere il principio di favor partecipationis a vantaggio di quello di par condicio che, nel concreto, non subirebbe alcuna lesione; ciò, perché la caratterista insufficientemente descritta o magari omessa del tutto dal concorrente nella documentazione di gara o non è affatto posseduta della res, ed allora del concorrente non potrà che disporsi l'esclusione, oppure lo è ed in questo caso l'estromissione si risolverebbe nella assoluta decisività di un mero errore di forma, cioè in una di quelle criticità a cui il soccorso istruttorio, nella sua ratio generale, intende porre rimedio" (cfr., TAR Campania Napoli, sez. I, 10 dicembre 2019, n. 5820).

  • T.A.R. per la Sicilia n. 1536 del 14/05/2021
    "sebbene l'art. 1 del d.l. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno" (parere ANAC del 3 agosto 2020 parere reso in sede di approvazione al Senato)

  • T.A.R. Piemonte n. 667 del 28/06/2021
    Si intende dire che, del tutto pacificamente, ben prima della formale stipulazione del contratto possono aversi attività esecutive (si pensi all'esecuzione urgente ed anticipata) e ben dopo la stipula del contratto possono aversi momenti pubblicistici (si pensi della risoluzione contrattuale perché l'impresa è colpita da una interdittiva antimafia).
    In tale contesto è evidente come ogni forma di esecuzione (anche prima della formale stipula del contratto) non potrà che seguire lo schema negoziale preconfigurato dal bando e dall'aggiudicazione e potrà implicare problematiche esecutive di fatto.

  • T.A.R. Puglia, sez. Lecce n. 1129 del 14/07/2021
    La mancata pubblicazione sul sito internet dell'Università dell'avviso della seduta di apertura delle offerte tecniche, in una procedura telematica, non potrebbe comunque determinare l'illegittimità della medesima procedura di gara, comportando, lo svolgimento delle operazioni in seduta riservata, una mera irregolarità, come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi (cfr. 1 sez. n. 667/2014) e come anche di recente statuito dal Consiglio di Stato (Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990). E ciò in quanto "La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte".

  • T.A.R. per la Sicilia, sez. Catania n. 1982 del 07/06/2021
    A tale fine può essere sufficiente il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione rilasciato in data antecedente alla data di presentazione delle offerte: la rateizzazione, infatti, vale come assunzione da parte del debitore dell'impegno di pagamento del debito tributario e consente la partecipazione alla gara, purché la relativa domanda sia stata accolta prima della presentazione delle offerte.

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