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NEWSLETTER - ANNO X, n. 4 - 24 maggio 2021

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

PARERI DI PRE CONTENZIOSO

  • Delibera n. 212 del 09/03/2021
    La lex specialis non è conforme alla normativa di settore, in particolare all'art. 48, co. 2 del Codice, che fa chiaramente riferimento all'importo delle singole categorie al fine di distinguere fra prestazione principale e prestazione secondaria. La previsione per cui tutte le categorie debbano rientrare nella prestazione principale, se non assistita da una stringente motivazione, impedisce la costituzione di raggruppamenti di tipo verticale e causa una restrizione della concorrenza.

  • Delibera n. 213 del 09/03/2021
    La mancata o inesatta regolarizzazione della domanda di partecipazione, così come richiesta dalla Commissione di gara, al pari della regolarizzazione tardiva, costituisce una causa di esclusione che può ritenersi autonoma rispetto alle altre cause (tassative) di esclusione previste dalla legge.

  • Delibera n. 215 del 09/03/2021
    Con la modifica all'art. 80, comma 4, del Codice apportata dall'art. 8, comma 5, lettera b), della L. 11 settembre 2020 (di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", cd. Decreto Semplificazione) è stato superato il pregresso principio secondo cui, in mancanza di un accertamento di carattere definitivo, non era possibile, per la stazione appaltante, escludere il concorrente dalla gara. Tale causa di esclusione si applica alle procedure di gara i cui bandi sono stati pubblicati o i cui inviti sono stati trasmessi dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge, a prescindere da un esplicito richiamo della nuova disposizione nella lex specialis di gara, trattandosi di una normativa di carattere cogente ed imperativo.

  • Delibera n. 216 del 09/03/2021
    Nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice e delle Linee Guida Anac n. 2, la somma dei punteggi deve essere pari a 100 e deve essere ripartita tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%) e il punteggio assegnato alla componente tecnica. Pertanto, è illegittimo lìallegato al disciplinare di gara che assegna ai singoli sub-criteri di valutazione una serie di sub-punteggi, la cui somma non consente di raggiungere il valore complessivo di 100.

GIURISPRUDENZA

  • T.A.R. Lazio, sez. II, n. 4816 del 26/04/2021
    Ne discende come assuma, pertanto, carattere dirimente, al fine di stabilire se l'impresa aggiudicataria abbia legittimamente fatto ricorso a tale tipologia di contratto, la concreta verificazione della circostanza legata al dato di fatto se la medesima impresa si sia limitata a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere all'amministrazione, ovvero abbia affidato - come nel caso di specie - al terzo cooperante l'esecuzione di una parte (o frazione) della prestazione assunta nei confronti dell'amministrazione che essa non era in grado di eseguire, con la conseguenza che "quando il terzo cooperante ... esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d'appalto che l'impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire si è fuori dalla fattispecie dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, ed è corretta l'esclusione dalla procedura di gara"

  • Consiglio di Stato n. 3374 del 26/04/2021
    Solo in presenza di un'esperienza professionale strictu sensu, cioè collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o "professionali" la previsione dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 può trovare applicazione, non già in presenza di un qualsivoglia requisito basato su una pregressa esperienza operativa od economico-imprenditoriale del concorrente.

  • Consiglio di Stato n. 3255 del 22/04/2021
    È quindi sufficiente, ai fini dell'esclusione, che si raggiunga un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi del collegamento di carattere societario, commerciale o comunque relazionale (esemplificativamente vincoli di parentela)

  • Consiglio di Stato n. 3458 del 03/05/2021
    L'unica ipotesi conosciuta dall'ordinamento di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ` quella contemplata dall'art. 2932 cod. civ., la quale presuppone l'esistenza dell'obbligazione della parte convenuta in giudizio a concludere un contratto.

  • Consiglio di Stato n. 3287 del 23/04/2021
    A differenza di quanto ritenuto dal TAR, inoltre, la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

  • Consiglio di Stato n. 3297 del 23/04/2021
    Premesso che per costante giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, sentenze nn. 1576/2021, 8442/2020, 4796/2020, 389/2020, 750/2019, 726/2019) l'obbligo sotteso alla clausola sociale, che richiede un bilanciamento fra valori antagonisti (V Sezione, sentenza n. 6761/2020), non può mai essere assoluto (id est, tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori della produzione), ciò che appare dirimente nel caso di specie è che - in tale prospettiva - la lex specialis prevedeva l'obbligo di riassorbimento del personale non come condizione di partecipazione alla gara, ma come criterio premiale.

  • T.A.R. Veneto n. 538 del 26/04/2021
    In tutte le gare, infatti, qualunque sia il criterio previsto per la valutazione delle offerte economiche, per le imprese concorrenti sussiste una sorta di "alea" o "incertezza" legata all'imprevedibilità delle scelte altrui, per la mancata conoscenza, cioè, del contenuto delle offerte degli altri "competitors". ... il sistema consentiva a ciascun concorrente, in modo egualitario, di decidere liberamente se "rischiare" facendo un'offerta al ribasso, esponendosi, però, all'eventuale maggior ribasso non anomalo di altro concorrente o alla scelta altrui di offrire al rialzo, ovvero "rischiare" determinando o concorrendo a determinare esso stesso l'applicazione della formula inversamente proporzionale. Pertanto, parte ricorrente, se avesse ritenuto il criterio inversamente proporzionale maggiormente utile, o, comunque, maggiormente conforme alle peculiarità della propria struttura imprenditoriale e della propria offerta economica, in modo da avere maggiori chance di vittoria, avrebbe potuto presentare l'offerta al rialzo anche solo di 1 euro, al fine di determinare l'applicazione della suddetta formula. La previsione alternativa in esame, al contrario, era idonea a garantire una più ampia partecipazione anche alle imprese che non fossero in grado di offrire un consistente ribasso, in tal caso potendo l'Amministrazione valorizzare un metodo - quello inversamente proporzionale - che consentisse di confrontare uniformemente le offerte di tutti gli operatori economici in modo che l'importo risultante da ogni singola offerta potesse costituire la base per l'attribuzione del punteggio prezzo.

  • Consiglio di Stato n. 3418 del 28/04/2021
    21.1. La domanda è infondata con riguardo alla richiesta di ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, contenente anche informazioni coperte da segreto tecnico/commerciale, poiché, come già evidenziato da questo Consiglio di Stato, "Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell'offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio; in particolare, la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia" (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463); né è possibile sostenere che l'interesse all'ostensione sia sempre e comunque sussistente in re ipsa in capo alla seconda classificata e che tale interesse sia sempre prevalente, considerato inoltre che, nel presente caso, l'aggiudicazione in favore della ditta Super Eco è dipesa dal maggior punteggio ottenuto da quest'ultima in relazione alla sola offerta economica.

  • T.A.R. Umbria n. 275 del 28/04/2021
    In presenza di offerte che risultino aver superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri qualitativi e quantitativi, la Stazione appaltante è, quindi, tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia, mentre la scelta se procedere al giudizio è rimessa alla discrezionalità della stessa qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria e sostenibile.

  • T.A.R. Lazio n. 4686 del 21/04/2021
    ...giacché l'art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016 non riproduce più, per il c.d. avvalimento infragruppo, le facilitazioni probatorie previste nell'art. 49, comma 2, lettera g), dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 (per cui, in luogo del contratto di avvalimento, vi era la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo), anche in caso di appartenenza ad un medesimo gruppo societario, la concorrente, pena l'esclusione dalla gara, è, comunque, tenuta a produrre un contratto di avvalimento nel quale essere cristallizzati gli impegni assunti nei suoi confronti dall'ausiliaria cd. infragruppo

E' SEMPRE IL TEMPO DI FORMARSI
- Raggruppamenti temporanei tra operatori economici
- I lavori pubblici alla luce della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020
- Le concessioni di servizi nel Codice dei Contratti Pubblici
- Il bando di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione e di refezione scolastica
- Le peculiarità degli appalti di servizi e forniture in sanità
- Incentivi alle funzioni tecniche: indicazioni operative su quando e come poterli erogare
- Affidamenti diretti e procedure negoziate: normativa di riferimento e approfondimenti operativi
- Il bando di gara per l'affidamento dei servizi sociali
- La commissione di gara come crocevia delle maggiori problematiche dei pubblici appalti
- Le concessioni
- Analisi delle principali criticità dell'art. 80
- Corso pratico sul Monitoraggio delle Opere Pubbliche
- Le responsabilità per danno erariale nell'attività negoziale e nell'esecuzione dei contratti pubblici
- Percorso di alta formazione sulla fase esecutiva dei contratti pubblici
- Il MePA nel 2021: l'aggiornamento della disciplina e le nuove modalità di acquisto disponibili
- La trasparenza e la gestione delle varie forme di accesso negli appalti pubblici

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