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L'angolo dell'esperto

Modifiche contrattuali

2022
15Novembre

Le modifiche al contratto sono possibili nel corso della sua esecuzione e l’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede e dettaglia gli eventi che, al cui verificarsi, danno luogo all’applicazione di tale istituto.

Le modifiche e le varianti in corso d’opera devono sempre essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

I contratti di appalto possono essere modificati quando le modifiche non sono considerate sostanziali e siano intervenute durante il periodo di efficacia del contratto.

Il comma 4 dell’art. 106 precisa che la modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario, ovvero la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi, oppure la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, quando la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o, infine, se un nuovo contraente sostituisce l’originario aggiudicatario per casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1 lett. d)

L’art. 106 distingue le ipotesi di modifica contrattuale che non necessita di una nuova procedura d’appalto (comma 1) e quelle che invece necessitano di una nuova procedura di appalto (comma 6).

Più precisamente. Il comma 6 si limita a precisare che la necessità di utilizzare una nuova procedura si ha quando le modifiche sono diverse da quelle previste dai commi 1 e 2, mentre il comma 1 prevede che il contratto può essere modificato senza la necessità di una nuova procedura di gara nelle ipotesi di revisione dei prezzi qualora fossero previste nei documenti di gara iniziali (lett. a), nei casi di lavori, servizi e forniture supplementari che si sono rese necessarie nel corso dell’appalto iniziale e che non erano in esso inclusi (lett. b), qualora la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili (lett. c), o nel caso di sostituzione del contraente nei limiti indicati nella lett. d). I contratti possono essere modificati anche quando il valore della modifica è al di sotto delle soglie dell’art. 35 del codice e del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture o del 15% del valore del contratto per i lavori. E’ opportuno, comunque, che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro.

In particolare l’art. 106 del codice degli appalti prevede due tipologie di modifica contrattuale. Le varianti in corso d’opera ossia quelle previste dal comma 1 lett. c) e le modifiche contrattuali in senso stretto ossia quelle previste nelle altre ipotesi contemplate nell’art. 106 comma 1.

Nelle ipotesi previste dal comma 1 lett. b) e c), per i soli settori ordinari, il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore contrattuale iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica, purché tali modifiche non siano intese per aggirare l’applicazione delle norme previste dal codice.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle predette ipotesi contemplate nel comma 1 lett. b) e c) devono darne pubblicità attraverso un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea se queste interessano procedure sopra soglia comunitaria, ovvero nel solo ambito nazionale attraverso un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per una procedura di gara sotto soglia comunitaria entro e tali modifiche devono anche essere comunicate all’ANAC, anche attraverso gli osservatori regionali entro e non oltre i 30 giorni dal loro perfezionamento, così come dettato dallo stesso art. 106 al comma 8.

Stesse modalità di pubblicità e comunicazioni sono previste al comma 14 per le sole varianti in corso d’opera.

Infine, altre ipotesi di modifica contrattuale previste dall’art. 106 sono disciplinate dai commi 11 e 12, ossia la proroga c.d. tecnica (comma 11) e l’ipotesi della modifica contrattuale entro il quinto d’obbligo (comma 12).

Nel primo caso, il codice al comma 11 dell’art 106 prevede una ipotesi di proroga contrattuale, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure di una nuova gara già iniziata nel corso dell’esecuzione del contratto in oggetto, (per cause non derivanti da colpe della stazione appaltante) per individuare un nuovo contraente, purché tale proroga era già contemplata nella documentazione di gara originaria. Tale modifica, per produrre i suoi effetti, è necessario che venga prevista a monte nei documenti di gara, e solo in così la stazione appaltante avrà la possibilità di ricorrere a tale istituto.

Infine, il comma 12 prevede il così detto “quinto d’obbligo”. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

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