La modifica alla revisione dei prezzi
L'art. 29 ha introdotto importanti novità in materia di caro materiali nei cantieri pubblici. Ha modificato, infatti, l'art. 106, c.1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 rendendo obbligatorio, fino al 31 dicembre 2023, l’inserimento nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.
Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.