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L'angolo dell'esperto

L’evoluzione del RUP nel nuovo codice degli appalti pubblici

2024
2Febbraio

Alla luce delle novità apportate dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, uno degli argomenti sui cui il legislatore si è voluto soffermare è proprio il ruolo del RUP che, da Responsabile Unico di Procedimento ex art 31 del D.lgs. 50/2016, è divenuto Responsabile Unico di Progetto ex art. 15, allegato I.2 del D.lgs. 36/2023.

Dalla lettura delle nuove disposizioni, si può già constatare come la figura di Responsabile Unico di Progetto venga delineata come un vero e proprio project manager che si occupa di dare un impulso e di sorvegliare l’intero iter dell’intervento pubblico.

Difatti, secondo quanto riportato dall’art 15 del D.lgs. 36/2023 comma 5: “Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico” in virtù del principio del risultato (volto all’individuazione delle criticità dei precedenti affidamenti e all’ottimizzazione del processo di approvvigionamento per il futuro) previsto dall’art 1 e, quale caposaldo del codice, deve rispettare le tempistiche preventivate, il livello di qualità richiesto e la manutenzione programmata, oltre a vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Conseguentemente, egli dirige e coordina le 4 fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni procedura soggetta al Codice, fermo restando la possibilità prevista di affidarsi ad ulteriore figure a supporto, o di responsabili di procedimento a cui delegare specifici compiti operativi per ciascuna fase.

Ed è proprio qui che emerge la modifica di natura non solo formale (in relazione alla denominazione RUP) ma anche sostanziale, in quanto il nuovo codice ne definisce in modo puntale le funzioni, compiti, requisiti e responsabilità.

In particolare l’allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 disciplina le relative attività, egli deve essere in possesso di competenze professionali adeguate al processo realizzativo dell’appalto di lavori, servizi e forniture di cui è incaricato, e deve tenere aggiornata con costanza la propria formazione. Tuttavia il codice introduce la possibilità di designare un RUP privo delle prerogative richieste; in questa circostanza la stazione appaltante provvederà ad affiancare al Responsabile una struttura che compensi i requisiti carenti, la quale verrebbe a crearsi secondo i dettami dell’art 15 comma 4: “fermo restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento”.

La previsione di queste due figure che emergono dalla lettura del codice e dell’allegato, è stata ritenuta coerente. L’aspetto problematico sta nel comprendere come cambiano i compiti ed il lavoro dei RUP.

In questo, ci viene in aiuto il testo dell’allegato I.2 all’art. 7 in cui si precisa che: “Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’art 15 comma 3 del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

La stessa giurisprudenza, nell’elaborazione di tale previsione, ha contribuito a far emergere spunti interessanti attraverso la pronuncia della corte costituzionale n. 166 del 2019, nella quale è stata vagliata la legittimità delle previsioni dell’art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 “Norme in materia dei contratti pubblici, servizi e forniture”, proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. La Corte, nel richiamare un proprio precedente, ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall’ art 31, c.1 del D.lgs. n. 50 del 2016. Tra le due figure si delinea il classico rapporto che si innesta tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio.

È in virtù della delicatezza dei compiti e delle pesanti responsabilità connesse nella realizzazione dell’intervento pubblico, che si è deciso di nominare responsabili di fase, che possono essere di grande ausilio nella gestione dei molteplici e delicati compiti connessi alla realizzazione dell’intervento.

In caso di nomina delle suddette figure, rimangono sempre in capo al RUP gli obblighi di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.

Tutto questo ci permette di dare osservare più da vicino come nel contesto odierno, la pubblica amministrazione stia effettuando una revisione continua delle procedure seguite, di come stia tendendo verso un miglioramento tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone. Ecco perché il codice attribuisce al Responsabile Unico di Progetto un coinvolgimento più ampio in grado di poter gestire questo cambiamento.

Alla luce di quanto sopra esplicato, il RUP certamente è, e, sarà una figura in continua evoluzione proprio perché non si può pensare al suo ruolo in un’ottica statica, in quanto, il responsabile unico di progetto deve considerare la complessità del contesto di riferimento, delle innovazioni tecnologiche e di tutti gli interessi in gioco che sono sempre più articolati. Pertanto, la figura del RUP deve evolvere da semplice funzionario a project manager con poteri di delega, ma pregnanti funzioni di coordinamento e controllo, costante aggiornamento e formazione specifica in tema di appalti, trasparenza e responsabilità.  

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