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L'angolo dell'esperto

L’esecuzione contrattuale prima della stipula

2024
2Maggio

Un altro argomento interessante in materia di appalti pubblici è senza dubbio quello inerente l’esecuzione contrattuale anticipata, ovvero prima della stipula contrattuale, a tal proposito infatti, vi è un interessante recente parere di ANAC in virtù del quale è legittima la revoca dell’aggiudicazione se l’operatore economico risulta inerte e non esegue i lavori d’urgenza in via anticipata prima della stipula del contratto; la revoca è legittima, quindi, se richiesta dalla Stazione appaltante, tanto più se si tratta di un appalto PNRR come previsto anche dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il parere di ANAC sopra menzionato è il parere di precontenzioso del 31/01/2024 n. 51, con cui si è ritenuta legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva per inadempimento dell’assunzione con urgenza di lavori, nelle more della stipula del contratto.

Relativamente alla suddetta interessante questione, la Stazione Appaltante, ha altresì specificato che l’Operatore Economico era a conoscenza della aggiudicazione in proprio favore; inoltre, sapeva della possibilità di consegna anticipata dei lavori, avendo firmato il modulo di disponibilità a dare immediato avvio alle prestazioni lavorative, anche in attesa della stipula del contratto, se richiesto. Inoltre, va detto che per legge, anche a prescindere dalla apposita clausola, anche perché in special modo, per gli appalti PNNR, la consegna anticipata è sempre consentita e prevista per legge e, in ogni caso, nei documenti di gara era stato chiaramente precisato che si sarebbe provveduto alla gara nell’urgenza conseguente ai termini di PNRR, “al fine di rispettare le tempistiche dell’intervento”; il riscontro era stato dato tardivamente rispetto alla scadenza, comunicata, nonostante i ripetuti inviti e solleciti della P.A. per la consegna lavori.

Secondo l’operatore economico concorrente invece, la Pubblica Amministrazione non avrebbe potuto pretendere l’esecuzione anticipata dell’appalto in assenza di un formale provvedimento di aggiudicazione.

CENNI ALL’ESECUZIONE ANTICIPATA-APPALTO SECONDO LE PREVISIONI DEL NUOVO CODICE

Prima di concludere la questione di cui sopra, va detto che, in tema di esecuzione anticipata del contratto il nuovo Codice appalti prevede, in via generale, che: 1) Una volta avvenuta la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, la stazione appaltante, ha la possibilità di procedere all’esecuzione anticipata contrattuale; 2) nel caso di mancata stipula, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori che vengano ordinati dal D.L. e, in caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell’Esecuzione (comma 6 dell’art.50 del nuovo codice appalti). L’art. 17 comma 8 del Codice, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 50 comma 6, l’esecuzione del contratto può avvenire, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9, a norma   del quale "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’unione Europea

CONSIDERAZIONI FINALI

In virtù di quanto innanzi esposto, il Parere di Anac già menzionato ritiene infondate le contestazioni dell’operatore economico, che si lamenta sia della carenza di una aggiudicazione definitiva quanto della mancata stipula del conseguente contratto d’appalto e la quale asserisce che le proprie motivazioni si fondano sulla illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione seguito, appunto, alla mancata esecuzione anticipata dell’affidamento.

Il comportamento dell’operatore economico, conseguente alla avvenuta aggiudicazione della gara è in contrasto con la recente norma, applicabile alla fattispecie in esame, la quale prevede che «le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento» (art. 5 del Codice), che non è altro che una riproposizione netta, relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, della regola in virtù della quale le parti del procedimento amministrativo devono assumere una condotta che sia conforme ai più ampi principi di collaborazione e di buona fede, che evidenzia la tendenza della norma a realizzare un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione.

A nostro parere, si perviene a tal condivisibile conclusione andando a valutare il comportamento complessivo adottato dall'OE, il quale, pur avendo avuto cognizione della aggiudicazione e della esigenza che aveva la Stazione appaltante di procedere all’immediata esecuzione del contratto, non ha dato seguito alla richiesta di eseguire il medesimo in via d’urgenza, frapponendo contrasti e ostacoli aventi prevalentemente carattere formale.

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