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L'angolo dell'esperto

Le procedure semplificate dopo i decreti semplificazione e semplificazione bis

2022
11Ottobre

Il D.Lgs. 50/2016 offre diverse tipologie di procedure che, a seconda degli importi e delle necessità proprie della Stazione Appaltante, si possono utilizzare, tra cui le procedure semplificate previste dall’art. 36 che disciplinano i contratti sotto soglia.

A seguito delle vicende socio-politiche che negli ultimi anni ha dovuto affrontare il Paese, il legislatore ha posto come obiettivo principale la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, soprattutto per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) ed il PNC (Piano Nazionale Complementare).

Proprio partendo dalla semplificazione delle norme e dalla riduzione dei tempi tra la pubblicazione del bando e l’avvenuta aggiudicazione, nonché l’effettiva digitalizzazione delle procedure, si snoda l’attività del legislatore al fine di applicare in pieno la ripresa economica del Paese.

Le procedure di affidamento previste dall’art. 36, comma 2 del codice variano a seconda dell’importo dell’appalto, purché queste si trovino al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art. 35, e più precisamente:

AFFIDAMENTO DIRETTO
al di sotto dell’importo di euro 40.000 anche senza consultazione di due o più operatori economici per appalti di lavori, servizi e forniture;
per un importo che va da euro 40.000 fino alla soglia comunitaria, per servizi e forniture, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; mentre per appalti di lavori da un importo che va da euro 40.000 ad euro 150.000 previa valutazione di almeno 3 operatori economici (ove esistenti).

PROCEDURE NEGOZIATE
per lavori di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 350.000 si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
per lavori di importo compreso tra euro 350.000 e un milione si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici;
per importo compreso tra un milione e soglia si sceglie la procedura aperta.
Si precisa che il comma 1 prevede che le procedure sotto soglia avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, nonché del principio di rotazione.
Con l’introduzione dapprima del decreto semplificazione (76/2020) e successivamente col decreto semplificazione bis (77/2021) si deroga l’applicazione del comma 2 dell’art. 36 cambiando le soglie per l’utilizzo di tali strumenti, andandole sempre più a semplificare.

Già il decreto legge n. 76/2020, valido fino al 31/12/2021, aveva portato l’affidamento diretto “puro” per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; mentre la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

L'art. 51 del Decreto Semplificazioni bis introduce ulteriori misure di semplificazione, valide fino al 30 giugno 2023, in materia di affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria che integrano e sostituiscono quelle già previste dal precedente Decreto Semplificazioni.

In particolare, l’affidamento diretto di lavori è previsto per procedure di importo inferiore ad euro 150.000, mentre per servizi e forniture per appalti di importo inferiore ad euro 139.000. Si permette dunque alle stazioni appaltanti di procedere con l’affidamento diretto senza che sia più necessaria la previa consultazione di un numero minimo di preventivi per un importo ancora più alto.

Le procedure negoziate senza bando, invece, vengono utilizzate per appalti di importo tra i 139.000 ed i 431.000 euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per servizi e forniture; per gli appalti di lavoro per importo compreso tra euro 150.000 e un milione si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici mentre per importo compreso tra un milione di euro ed euro 5.382.000 si prevede la procedura negoziata con almeno 10 operatori economici.

L’individuazione degli operatori economici, per le procedure negoziate, avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi ufficiali (albo fornitori) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

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