News / Le offerte anormalmente basse
L'angolo dell'esperto

Le offerte anormalmente basse

2022
8Novembre

L’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 disciplina le offerte anormalmente basse, prevedendo che “su richiesta della stazione appaltante, l’operatore economico fornisce spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”. Proprio queste valutazioni posso far ritenere che l’offerta sia anomala, pertanto, non affidabile.

Il Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”) ha modificato notevolmente tale disciplina intervenendo non solo sulle modalità di applicazione del calcolo dell’anomalia dell’offerta, ma anche sulla obbligatorietà di tale previsione.

Nella previsione normativa ante decreto, quando il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, la congruità dell’offerta veniva valutata sulle offerte che presentavano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata tramite uno dei metodi indicati al comma 2 dello stesso art. 97 del codice attraverso un sorteggio effettuato dal RUP o dalla commissione giudicatrice.

Nella nuova formulazione dell’art. 97, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, viene meno il sorteggio previsto per il calcolo della soglia di anomalia e vengono introdotti criteri di calcolo diversi, a seconda che le offerte ammesse siano di numero inferiore a 15 ovvero di numero pari o superiore a 15.

In più l’art. 1, comma 1, del decreto sblocca cantieri ha modificato il comma 8 dell’art. 97 prevedendo come obbligatorio tale calcolo e non più una semplice facoltà della stazione appaltante.

Inoltre, un’ulteriore modifica apportata al comma 8 ha previsto l’applicazione dell'esclusione automatica già con la presenza di un numero di offerte ammesse pare a dieci.

Per quanto concerne, invece, il calcolo delle offerte anormalmente basse con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Quest’ultimo periodo è stato introdotto a seguito delle modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri.

Di fondamentale importanza è la previsione del comma 6 dell’art. 97 quando stabilisce che la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Pertanto, anche qualora non si realizzano le condizioni previste dai commi 2, 2-bis e 2-ter del comma 97 nei casi di aggiudicazione con il criterio al prezzo più basso, ovvero al comma 3 nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, subentra come garanzia in favore della stazione appaltante una valutazione dell’offerta qualora vi sia un fumus di anomalia, ossia un semplice sospetto di anomalia.

Vuoi maggiori chiarimenti? Potrebbe interessarti il nostro webinar!