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L'angolo dell'esperto

Le clausole sociali

2023
21Settembre

L’inclusione sociale in materia di appalti pubblici ha sempre riscontrato un particolare interesse già con il codice del 2006 che prevedeva all’art. 52 la previsione di riservare appalti quando “la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali”.

La stessa previsione veniva ripresa anche nel D.Lgs. n. 50/2016, allorquando prevedeva all’art. 112 che “le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”.

Il legislatore, pertanto, ha cercato di favorire il più possibile l’inserimento socio-lavorativo di soggetti meritevoli di particolare tutela recependo altresì le indicazioni riportate nelle Direttive Comunitarie che hanno sempre promosso l’inclusione sociale di disabili e persone svantaggiate.

Al pari dei precedenti codici degli appalti pubblici, anche il “nuovo” Codice (D.Lgs. n. 36/2023) è di derivazione europea e, pertanto, come tale anch’esso ha avuto cura di inserire tale interesse sociale in diverse disposizioni normative, prevendo non solo requisiti di partecipazione ma anche requisiti premiali nelle procedure di gare.

Restando in tema di “appalti riservati” l’attuale codice non si discosta dalla vecchia disciplina e riporta lo stesso testo del precedente art. 112 nell’attuale articolo 61 allorquando disciplina gli appalti riservati disponendo che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Come appena anticipato, il nuovo articolo sui contratti riservati amplia la disciplina precisando al comma 2 che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari - per la partecipazione - o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta - al fine dell’aggiudicazione - , meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.

A completamento delle norme previste dall’art. 61, commi 4 e 5, l’Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede, altresì, obblighi in capo agli operatori economici che obblighi e facoltà in capo alle stazioni appaltanti.

Come previsto dall’art. 1 comma 8 dell’Allegato al codice è stato pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 giugno 2023 il Decreto 20 giugno 2023 del Dipartimento politiche per la famiglia di approvazione delle “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati”. Il decreto adotta l’Allegato 1, che definisce le modalità e i criteri applicativi delle misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Un’ulteriore norma di pari interesse sociale è il nuovo art. 57 del D.Lgs. 36/2023 che prevede al 1° comma che “per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”.

L’art. 57 ha una previsione più ampia rispetto al passato, infatti la clausola sociale oggi garantisce non solo l’inclusione dei soggetti svantaggiati o disabili, così come avveniva con i previgenti codici, ma garantisce le parti opportunità generazionali, di genere, nonché la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Questa norma fa da preambolo alla previsione dell’art. 102 del codice che definisce gli impegni dell’operatore economico e che rende, pertanto, tali previsioni obbligatorie anche nei documenti di gara.

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