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L’ANAC dice addio all’AVCPass: arriva il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Articolo estratto dalla rivista MediAppalti, anno XII n. 9 (www.mediappalti.it) a cura della dott.ssa Alessandra Verde (Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna)
2022
15Dicembre

1. Inquadramento generale

Lo scorso 9 novembre è divenuto obbligatorio il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), a conclusione del lungo percorso di digitalizzazione e accentramento delle informazioni riguardanti i concorrenti delle procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici e gradualmente attuato attraverso fasi successive.
Il primo passo è stato la creazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), attualmente gestita da ANAC, nella quale, secondo l’intenzione del legislatore, devono confluire, oltre alle informazioni acquisite per competenza dalla stessa Autorità tramite i propri sistemi informatizzati, ogni altra informazione contenuta nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, così da consentire l’accessibilità unificata, la trasparenza, la pubblicità e la tracciabilità delle procedure di gara. Attraverso appositi protocolli di interoperabilità, i soggetti titolari delle suddette banche dati hanno garantito e garantiranno in futuro la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata.
Nell’originaria idea del legislatore, tale banca dati accentrata doveva essere gestita dal Ministero delle Infrastrutture, il quale, tuttavia, non è riuscito negli anni a renderla realmente operativa. E’ stato solo grazie all’impulso del PNRR e alla cospicua iniezione di risorse finanziarie che ne è seguita, che il legislatore emergenziale ha spostato in capo ad ANAC il compito di realizzare pienamente e gestire tale importante strumento. L’Autorità è finalmente riuscita nell’intento.
Il processo di piena digitalizzazione non può dirsi, tuttavia, ancora ultimato. Vi sarà, si spera nel 2023, una versione, per così dire, 2.0 del FVOE, pienamente coerente con le prescrizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore presumibilmente entro il mese di marzo 2023, alle cui novità l’attuale prima versione del FVOE si è comunque in gran parte già allineata.
La disponibilità delle informazioni riguardanti gli operatori economici contenuti nel FVOE risulta fondamentale per le stazioni appaltanti che devono verificare il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti per la partecipazione alle gare, l’assenza di eventuali cause di esclusione nonché la perdurante sussistenza degli stessi in capo agli operatori economici aggiudicatari in fase di esecuzione contrattuale.
Il graduale processo di accessibilità unificata a tali informazioni è, come è noto, stato avviato in un primo momento con la creazione della AVCPass, il cui funzionamento a singhiozzo dei primi tempi ha però creato non pochi problemi agli addetti ai lavori, per giungere poi all’attuale FVOE, punto di arrivo del processo ideato dal legislatore.
Tuttavia, per avere la piena disponibilità nel Fascicolo virtuale di tutta la documentazione utile ai fini delle verifiche di gara o delle fasi prodromiche e successive ad essa, occorrerà attendere ancora. In questa fase - di prima applicazione - vi sono ancora documenti che dovranno essere forniti autonomamente dagli operatori economici o dovranno essere reperiti dalle stazioni appaltanti direttamente presso gli Enti certificanti.

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) presso la Banca dati ANAC è divenuto recentemente operativo e il suo utilizzo è obbligatorio per tutte le procedure di affidamento di importo superiore ai 40 mila euro. Il suo impiego sostituisce l’AVCPass e consente a tutte le stazioni appaltanti di verificare, attraverso un’interfaccia web, il possesso, in capo ai concorrenti, dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.

2. Le funzionalità del FVOE secondo l’art. 81 del Codice e la delibera ANAC

Fondamento normativo del FVOE è l’art. 81 del Codice dei contratti, il cui comma 4 sancisce che, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sia istituito il Fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale dovranno essere presenti i dati utili alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83.
In sintesi, le stazioni appaltanti, in forza del citato art. 81, hanno l’obbligo di acquisire esclusivamente mediante la BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di affidamento e per il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei suddetti requisiti. Contestualmente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in collaborazione, tra l’altro, con l’AgID, individua i dati concernenti la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria detta verifica, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, attraverso l’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli Enti certificanti coinvolti nel procedimento, nonché tra questi e la BDNCP, sulla base delle Linee guida che AgID ha elaborato in materia.
Il Decreto Semplificazioni bis, ovvero il D.L. n. 77/2021, ha, da ultimo, introdotto il comma 4-bis nell’art. 81 citato, secondo cui le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare realizzano sistemi informatici atti a garantire alla BDNCP la disponibilità in tempo reale delle certificazioni stesse in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati e in modo automatizzato.
Con la delibera n. 464 del 27 luglio 2022, adottata di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e con l’AgID, pubblicata in Gazzetta ufficiale a fine ottobre ed entrata quindi in vigore lo scorso 9 novembre, ANAC ha regolamentato le funzionalità del FVOE, individuando i dati concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento in relazione ai quali è obbligatoria la verifica tramite la BDNCP e che quindi devono essere resi disponibili nel FVOE, le regole tecniche con cui tali dati devono essere resi disponibili e aggiornati, nonché le modalità di accesso e funzionamento del medesimo.
In primo luogo, la delibera definisce l’ambito di utilizzo del FVOE, precisando che tramite esso si dovrà procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di importo superiore a 40 mila euro, pubblicate a decorrere dal 9 novembre scorso.
Per inciso, anche le gare pubblicate in precedenza, per cui sia stata prevista la verifica dei requisiti mediante AVCPAss, verrà di fatto svolta tramite il FVOE, posto che si tratta dell’unica interfaccia web attualmente operativa.
Va inoltre precisato che in realtà è possibile utilizzare il FVOE anche per le procedure di valore inferiore alla soglia dei 40 mila euro, previa però acquisizione di un CIG ordinario. In tal caso, spetterà alla stazione appaltante valutare se risulti conveniente, sotto il profilo degli oneri amministrativi e del tempo necessari per l’esecuzione delle verifiche, entrambi variabili a seconda dell’importo dello specifico affidamento, ricorrere al FVOE, sobbarcandosi però, d’altro canto, i più pressanti obblighi comunicativi connessi all’acquisizione di un CIG ordinario in luogo di uno SmartCIG.
Tramite il FVOE dovrà inoltre essere eseguito il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice e il possesso degli eventuali requisiti speciali richiesti per la specifica gara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del codice. Medesimo discorso vale per i soggetti ausiliari, con riferimento ai quali il Fascicolo virtuale consentirà il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale.
Importante novità è la possibilità, mediante il Fascicolo virtuale, di effettuare il controllo della permanenza dei requisiti, per tutti i casi visti sopra, anche in fase di esecuzione del contratto. Il Fascicolo virtuale infatti, a differenza di quanto è accaduto sino ad ora con AVCPass, resterà a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata del contratto e non verrà chiuso a conclusione della gara, come invece succedeva nel sistema precedentemente in uso.
In concreto, le stazioni appaltanti adesso possono, attraverso un’interfaccia web, per la verità piuttosto simile a quella già conosciuta con AVCPass, acquisire direttamente e in tempo reale o quasi le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
Dal canto loro, gli operatori economici potranno e, finché il FVOE non sarà pienamente operativo e integrato con tutti i soggetti certificatori, dovranno inserire nel Fascicolo i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali di cui essi soltanto abbiano la disponibilità e la cui produzione sia pertanto a loro carico. Si pensi alla comprova di requisiti speciali quali il fatturato specifico o i servizi analoghi.

Il FVOE porta con sé alcune importanti novità: la possibilità di riuso dei documenti richiesti per precedenti gare, anche espletate da stazioni appaltanti differenti, purché in corso di validità; l’unicità del caricamento dei documenti da parte degli operatori economici; la disponibilità del Fascicolo virtuale e quindi la possibilità di effettuare le verifiche a sistema anche in fase di esecuzione del contratto.

Un’altra fondamentale novità del FVOE è la possibilità di riuso da parte degli operatori economici dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi.
Parallelamente, dal punto di vista delle stazioni appaltanti è previsto ugualmente il riuso da parte delle medesime dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di centoventi giorni.
Si tratta di un elemento di grande semplificazione e accelerazione delle procedure. Infatti, fino alla novella normativa apportata dal decreto Semplificazioni bis, da parte degli operatori economici non era possibile alcun riutilizzo automatico della documentazione prodotta per gare precedenti in quanto il fascicolo creato in AVCPass riguardava la singola gara e si chiudeva con essa.
Dal lato stazione appaltante, invece, era ammesso dall’ordinamento il solo riuso interno, ovvero la possibilità per una amministrazione di riutilizzare i documenti a comprova dei requisiti generali e speciali di un concorrente già richiesti e ottenuti nell’ambito di un’altra gara espletata dalla medesima stazione appaltante, nei limiti di tempo sanciti dall’art. 86, comma 2-bis del Codice1. Adesso, invece, è ammesso anche il riuso esterno, avente quindi ad oggetto documenti richiesti nell’ambito di precedenti procedure di gara espletate da altre stazioni appaltanti. In questo caso, il termine di validità dei documenti non è centottanta giorni come previsto per il riuso interno ma centoventi e questo minor termine è stato convenzionalmente deciso da ANAC e stabilito in delibera perché non tutti gli Enti certificanti sono in grado di fornire in interoperabilità la data esatta di emissione dei certificati, a decorrere dalla quale si dovrebbe conteggiare la validità dei medesimi. Per tale ragione l’Autorità ha ridotto prudenzialmente di sessanta giorni il periodo generale di validità così da essere certa di rendere disponibili certificati ancora validi.
Da tale novità ci si attende un grande beneficio sia per i concorrenti che per le amministrazioni in termini di riduzione degli oneri amministrativi e del tempo necessari per la verifica dei requisiti e, in generale, per la partecipazione alle gare.

L’utilizzo del FVOE è subordinato al rilascio del PASSOE, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, in caso di RTI, di tutti i soggetti che lo compongono, nonché delle eventuali imprese ausiliarie e, in caso di subappalto, anche dei subappaltatori.

3. Le modalità operative descritte dalla Delibera ANAC

Vediamo adesso come funziona in concreto il FVOE.
In primo luogo, la stazione appaltante, tramite il RUP già abilitato, procede all’acquisizione di un CIG ordinario per la procedura di affidamento in corso di avvio, indicando a sistema il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti. Ovviamente le stazioni appaltanti avranno cura di indicare nella lex specialis di gara che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario contenuti nel FVOE avverrà attraverso l’utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il FVOE e di invitare tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura a registrarsi tempestivamente al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità, in quanto le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione potranno avvenire esclusivamente attraverso detto canale; l’iscrizione al sistema diventa, pertanto, di fatto una condizione obbligatoria di partecipazione.
L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura, da parte sua, dopo essersi registrato al servizio FVOE, indicherà a sistema il CIG di riferimento.
Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l’accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella PEC. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati Membri.
Il sistema rilascerà un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Non diversamente da quanto già accadeva in AVCPass, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà acquisire il PASSOE da inserire tra i documenti di partecipazione del concorrente ausiliato.
In caso di ricorso al subappalto, le opzioni sono diverse: se il nome del subappaltatore è già noto al momento della partecipazione, come nel caso del subappalto necessario per la qualificazione, il concorrente acquisirà subito il PASSOE relativo al subappalto da inserire all’interno della sua documentazione amministrativa. Diversamente, dopo l’aggiudicazione, l’impresa subappaltatrice produrrà il PASSOE e l’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 105, comma 7, genererà il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.
E’ importante ricordare che il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione, da parte della stazione appaltante, della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente in caso di mancata regolarizzazione nel termine all’uopo assegnato. Si ritiene che il soccorso istruttorio consenta di regolarizzare altresì la mancata acquisizione del PASSOE entro il termine di presentazione dalla procedura, in quanto l’acquisizione dello stesso è condizione necessaria di partecipazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti ma non può essere intesa come requisito di partecipazione da possedere al momento della presentazione dell’offerta, ulteriore rispetto a quelli richiesti dagli artt. 80 e 83 del Codice.
Va detto infine che l’acquisizione del PASSOE e la verifica del possesso dei requisiti tramite FVOE sono obbligatorie anche nel caso in cui la stazione appaltante abbia scelto di operare mediante l’inversione procedimentale prevista dall’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 fino al 30 giugno 2023, per i settori ordinari, e dall’art. 133 comma 8, del Codice per i settori speciali.
Come detto, gli operatori economici potranno – e dovranno - inserire nel Fascicolo virtuale una serie di documenti riguardanti i requisiti speciali di cui essi solo hanno la disponibilità. Secondo le prescrizioni del Codice dell’amministrazione digitale, sui documenti inseriti dagli operatori economici dovrà essere apposta la firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento dovrà essere formato, previa identificazione informatica del suo autore, <>.
L’operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal sistema, selezionerà i propri dati e documenti presenti nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.
Una importante novità introdotta dal FVOE è rinvenibile nell’unicità del caricamento a sistema dei documenti. In altre parole, l’operatore economico dovrà caricare una sola volta la documentazione in suo possesso rilevante per la partecipazione alle gare (si pensi ad esempio alle fatture relative a servizi pregressi svolti); la stessa resterà depositata dentro il suo fascicolo personale e sarà utilizzabile, nei termini di eventuale validità, per qualunque procedura. Ciò comporterà una grande semplificazione e risparmio di tempo anche per i concorrenti, i quali potranno inserire una volta per tutte i documenti rilevanti, senza dover ripetere tale operazione per ogni gara cui intendano partecipare.
Al momento dell’avvio delle verifiche sul possesso dei requisiti, il soggetto abilitato dal RUP all’effettuazione delle stesse inserisce in BDNCP la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati. A questo punto l’ANAC per prima cosa metterà automaticamente a disposizione tutta la documentazione in corso di validità già disponibile. Laddove non vi siano documenti in corso di validità già disponibili, la stessa Autorità procederà alla loro richiesta nei confronti dei competenti Enti certificanti.
Nel caso di documenti già presenti in Banca dati, la stazione appaltante ha comunque facoltà di chiedere la ripetizione della verifica. Ciò dipenderà da valutazioni prudenziali dell’Amministrazione, anche in funzione della “volatilità” del documento in questione. In altri termini, vi sono documenti che, pur ancora validi perché emessi entro i centoventi giorni precedenti, sono per loro natura passibili di frequenti mutamenti - si pensi, ad esempio, alla regolarità fiscale o contributiva. Al contrario, ve ne sono altri, ad esempio i bilanci approvati, che non sono soggetti a modifiche. Sarà pertanto la stazione appaltante che, a seconda dei casi e della maggiore o minore necessità - anche sulla base di elementi specifici - di avere a disposizione una informazione il più possibile aggiornata, che stabilirà se richiedere o meno la ripetizione della verifica. In caso di richiesta, l’Autorità, naturalmente, renderà disponibili alle stazioni appaltanti i documenti a comprova dei requisiti non appena ricevuti dagli Enti Certificanti, garantendo la massima tempestività.

Una importante novità è la presenza in BDNCP della Lista degli operatori economici verificati, contenente l’elenco di tutti gli operatori economici per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento. La presenza degli operatori verificati nella Lista perdurerà per tutto il periodo di validità delle verifiche svolte.

Di grande importanza è anche il fatto che l’esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti in occasione di specifiche procedure di affidamento restino disponibili nel FVOE fino al momento della scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche. Da ciò discende anche la creazione della c.d. Lista degli operatori economici verificati, presente nella BDNCP, che conterrà l’elenco di tutti gli operatori economici, dei soggetti ausiliari e dei subappaltatori per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento. Tale presenza nella Lista perdurerà per tutto il periodo di validità delle verifiche svolte.
L’esistenza della Lista consentirà alle stazioni appaltanti di scegliere, per lo svolgimento delle verifiche su operatori presenti nella Lista, se avvalersi delle verifiche svolte da altre stazioni appaltanti, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, ovvero se ripetere la verifica dei requisiti.
Con riferimento alla Lista occorre precisare tuttavia che l’assenza di un operatore in essa non significa che lo stesso non abbia i requisiti. La mancata presenza di un operatore nella lista può dipendere dal fatto che lo stesso non si sia aggiudicato alcun appalto nell’ultimo periodo - e pertanto non è stato recentemente sottoposto alla verifica dei requisiti - oppure che, pur aggiudicatario, tale verifica abbia superato il periodo di validità, oppure ancora che la stessa non abbia avuto esito positivo. Alla luce del fatto che l’assenza di un operatore nella Lista non assume alcun significato sotto il profilo dell’esclusione dalle gare: tale elenco – lungi dall’essere assimilabile ad un elenco di operatori “qualificati” o ad una sorta di white list - non è neppure esportabile proprio per evitare che le stazioni appaltanti lo usino per selezionare gli operatori economici da invitare, e che si dia luogo in tal modo ad una ingiustificata disparità di trattamento e restrizione della concorrenza non fondata su ragioni di “accertata qualificazione” degli operatori.
Va da sé che la Lista degli operatori economici verificati verrà gradualmente implementata man mano che il FVOE sarà utilizzato dalle stazioni appaltanti: se ne potrà cogliere pertanto tutta l’utilità soltanto dopo che l’impiego del Fascicolo virtuale entrerà a pieno regime.

4. I documenti a comprova dei requisiti disponibili sul FVOE

In fase di prima applicazione, i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, messi a disposizione nel FVOE mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, sono di fatto quelli già richiedibili tramite AVCPass, ovvero:
1) la visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere, per la verifica dell’assenza di procedure concorsuali in corso e per l’identificazione dei soggetti dotati di potere di rappresentanza su cui svolgere le verifiche ex art. 80, comma 1;
2) il certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia per la verifica della sussistenza di eventuali condanne passate in giudicato a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3;
3) l’Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
4) il certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito da Inarcassa. In proposito, si precisa che il DURC rilasciato da Inps-Inail è già immediatamente disponibile online con possibilità di riuso da parte delle stazioni appaltanti diverse da quella richiedente, con validità di centoventi giorni, e pertanto non sussiste la necessità di richiederlo tramite FVOE, anche se pare che siano in corso interlocuzioni tra ANAC e INPS per integrare la funzionalità all’interno della Banca dati ANAC;
5) la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
6) la comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno. In proposito, va precisato che l’informativa antimafia invece non è disponibile in quanto la normativa attualmente vigente non include l’ANAC tra i soggetti che possono richiederla alla Prefettura. Non è escluso tuttavia che, in una seconda fase di sviluppo del FVOE, con i necessari adeguamenti normativi, ci potrà essere un’implementazione di tale ulteriore funzionalità;
7) le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, già in possesso dell’ANAC per competenza e rese disponibili dalla stessa nell’ambito del FVOE.
Per quanto attiene ai documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in fase di prima applicazione, essi possono essere acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema attraverso tre diversi canali:
1) ad opera degli Enti Certificanti che li metteranno a disposizione in interoperabilità; è il caso, ad esempio, del fatturato globale e degli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure dei dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti dall’INPS;
2) ad opera della stessa ANAC per quanto attiene a documenti o informazioni già in suo possesso, quali, ad esempio, i Certificati Esecuzione Lavori (CEL) o le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti o, ancora, le attestazioni SOA;
3) ad opera degli operatori economici, per quanto attiene ai documenti di cui essi soltanto hanno la disponibilità.

Nel FVOE saranno disponibili, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, tutti i documenti necessari per la comprova dei requisiti generali di partecipazione, ad eccezione del DURC, che però è già disponibile online in modalità di riuso esterno, e dell’informativa antimafia. Saranno inoltre disponibili i documenti necessari alla verifica dei requisiti carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, forniti, laddove necessario, dagli stessi concorrenti.

5. Focus: l’identificazione dei dati comprovanti il possesso del requisito di regolarità fiscale

Nella Relazione di accompagnamento alla Delibera n. 464, l’Autorità fornisce una serie di dettagli sul funzionamento del FVOE e si sofferma diffusamente sull’identificazione dei dati comprovanti il possesso dei requisiti, con particolare attenzione a quello della regolarità fiscale. Nella Relazione viene infatti approfondito il contenuto delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in cooperazione applicativa.
In primo luogo, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Autorità, su richiesta di questa, l’esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale relativa alle violazioni definitivamente accertate.
Tale esito informativo si basa sui dati a disposizione dell’Agenzia per individuare l’ammontare del debito residuo certo, scaduto ed esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto per cui è richiesta l’informazione e si riferisce alla data di elaborazione della richiesta, che avviene entro dieci giorni lavorativi dalla stessa.
Al fine di individuare esclusivamente l’ammontare del debito certo, scaduto ed esigibile, i dati su cui vengono operate le successive selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi affidati dall’Agenzia delle entrate agli Agenti della riscossione, ai fini della riscossione coattiva. Gli importi che rilevano ai fini del requisito di regolarità fiscale sono quelli risultanti a decorrere dall’acquisizione da parte dell’Agente della riscossione dell’esito positivo dell’avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi, a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all’Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell’accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento o per l’impugnazione.
All’interno della totalità dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, sono presi in considerazione esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall’Agenzia delle entrate ed oggetto di riscossione nazionale. Non rilevano, invece, ai fini della verifica di regolarità fiscale i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio, quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione e quelli oggetto di rateazione.
Se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risulta pari od inferiore a cinquemila euro, l’esito della comunicazione sarà positivo; se il debito complessivo risulta invece superiore a detta soglia, l’esito della comunicazione sarà negativo. In caso di comunicazione con esito negativo, la stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto interessato, il quale potrà produrre, entro il termine massimo di venti giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione, un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente, su sua richiesta e riferita alla data di elaborazione della richiesta originaria. Nel caso in cui l’operatore economico non sia in grado di fornire tale attestazione sostitutiva entro il termine, sarà escluso dalla procedura di gara.
Per quanto attiene invece alla verifica di sussistenza di eventuali violazioni fiscali non definitivamente accertate, nelle more della piena operatività della BDNCP, l’Agenzia delle entrate rilascia, ai sensi del Decreto MEF del 28 settembre 2022, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, ovvero la certificazione dei carichi fiscali pendenti, le cui risultanze sono valutabili dalla stazione appaltante medesima ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara.

L’ANAC, nella Relazione di accompagnamento alla Delibera, si sofferma sull’identificazione dei dati comprovanti il possesso dei requisiti, approfondendo in particolare il requisito della regolarità fiscale e dettagliando il contenuto delle informazioni che è in grado di fornire l’Agenzia delle Entrate in cooperazione applicativa.

6. Le prossime tappe

In via transitoria e fino alla completa operatività del sistema, la Delibera n. 464 precisa che, con riferimento all’acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti dovranno continuare a provvedere secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, così come gli operatori economici dovranno inserire a sistema i dati e i documenti a comprova dei requisiti speciali non ancora disponibili nel FVOE.
Come già accennato, la versione definitiva del FVOE sarà pienamente adeguata al nuovo Codice dei contratti, di prossima adozione. Già da ora, tuttavia, si possono cogliere profili di coerenza del disegno legislativo complessivo. Uno di questi è, ad esempio, ravvisabile nel fatto che il FVOE sia obbligatorio solo per le procedure dai 40 mila euro in su, in linea con la previsione del futuro Codice, in cui, sotto tale soglia, sono sostanzialmente eliminati i controlli e sono previste esclusivamente verifiche a campione.
Allo stesso modo, il fatto che il nuovo Codice – se verrà confermata la stesura attualmente in circolazione – preveda la necessaria adozione di un provvedimento di aggiudicazione già efficace, preceduto quindi dalla verifica dei requisiti di partecipazione - a differenza di quanto previsto dal Codice vigente - è pienamente coerente con il fatto che i tempi per le verifiche verranno auspicabilmente quasi azzerati dal massivo utilizzo del FVOE e, pertanto, non sarà più necessario, per ridurre i tempi di conclusione della procedura, adottare determinazioni di aggiudicazione con efficacia sospesa.


1 Art. 86 comma 2 bis 2-bis, D. L.gs. n. 50/2016 (introdotto dal Decreto Sblocca cantieri): "Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto."