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L'angolo dell'esperto

La white list quale requisito di partecipazione

2024
10Maggio

La legge anticorruzione 190/2012 con l’art 1 comma 53 introduce una serie di attività che, per la loro natura, sono esposte al rischio di infiltrazioni mafiose e che esulano dall’iscrizione all’interno di particolari elenchi chiamati “White List”. Quest’ultimi sono istituiti presso ogni Prefettura ed al loro interno vengono iscritti fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose.

Tali strumenti rappresentano un parametro di valutazione dell’affidabilità di un offerente, sotto il profilo della non condizionalità dell’attività economica privata da parte della criminalità organizzata.

Il comma 53 elenca le potenziali attività richiamate:

  • Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • Noli a freddo di macchinari;
  • Fornitura di ferro lavorato;
  • Noli a caldo;
  • Autotrasporti per conto di terzi;
  • Guardiania dei cantieri;
  • Servizi funerari e cimiteriali;
  • Ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione di un’impresa all’interno della “White List” ci potrà far dedurre che essa abbia positivamente superato il sistema dei controlli, infatti, lo scopo di tale strumento è proprio quello di rendere più efficaci e snelli i controlli antimafia rispetto alle attività imprenditoriali considerate più a rischio.

E’ importante precisare che l’iscrizione nelle white list, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte, le imprese, non dovranno più presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della liberatoria.

Cosa può accadere quando l’iscrizione ad una “white list” non sia richiamata dalla lex specialis di gara?

La questione viene affrontata attraverso l’analisi del caso di specie presente all’interno della sentenza del T.A.R. Piemonte sez.II del 22/03/2024 n. 299: Una stazione appaltante aveva indetto una gara di servizi per un Presidio residenziale Socio-Assistenziale per anziani autosufficienti e no, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il seggio di gara aveva aperto le buste pervenute e aveva, successivamente, attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente invitandola a integrare sia le dichiarazioni, sia la documentazione della busta amministrativa e, quanto alla white list, precisare il possesso di iscrizione o la presentazione di domanda d’iscrizione  e relativa data per l’attività di ristorazione, in quanto nel DGUE, la società aveva dichiarato di non essere iscritta nell’elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la prefettura…, in quanto nell’elenco delle attività non è prevista l’assistenza residenziale per anziani e disabili, nonché servizi socio assistenziali ed educativi svolti presso strutture non proprie e servizi socio assistenziali ed educativi svolti a domicilio.

La stazione appaltante aveva escluso la ricorrente per carenza del requisito generale di partecipazione alla gara previsto dal disciplinare, ossia l’iscrizione negli appositi elenchi per lo svolgimento delle attività indicate nell’art 1 comma 53 legge 190/2012.

Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dalla concorrente, lamentandone l’illegittimità, perché la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto che la ricorrente non aveva potuto presentare tempestivamente la domanda di iscrizione alla white list per l’attività di ristorazione” …

I giudici avevano rivelato che l’iscrizione all’interno della “White List”, anche quando non fosse stata indicata dalla lex specialis di gara, doveva essere considerata un requisito di partecipazione alla competizione, in quanto riferito alla moralità professionale dell’impresa ed in quanto tale, lì dove mancante, avrebbe determinato l’esclusione del concorrente stesso: “È noto il prevalente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende aderire, secondo cui l’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare (cfr. TAR Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259; TAR Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28.02.2023, n. 3385) e, come tale, eterointegrabile in caso di lacuna nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1412.2022, n. 10935; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558; Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Trattasi infatti di requisito generale attinente alla moralità professionale”.

 

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