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La progettazione negli appalti con la riforma del d. lgs. n. 36/2023

2023
27Aprile

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. n. 36/2023, risultano particolarmente importanti le modifiche apportate al nuovo quadro normativo in ambito di progettazione.

Il nuovo codice ha modificato i livelli di progettazione ed ha previsto nuovamente la disciplina dell’appalto integrato.

Livelli e contenuti della progettazione

A differenza di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il nuovo codice riduce i livelli di progettazione ai soli P.F.T.E. (progetto di fattibilità tecnico-economica) ed il progetto esecutivo, eliminando così il terzo livello di progettazione, ossia il progetto definitivo, già previsto in precedenza.

Infatti, l’art. 41 esordisce indicando quali sono i due livelli di progettazione e precisa gli scopi propri della progettazione. Questa previsione renderebbe più snella e più semplice le procedure relative alla fase di approvazione dei progetti delle opere pubbliche.

I contenuti dei due livelli di progettazione sono previsti al commi 6 ed al comma 8, ma vengono meglio precisati nell’allegato I.7 che, appunto, segna una linea guida della disciplina delle due fasi dei livelli di progettazione ed utile alla redazione dei documenti ad esse connesse.

Il comma 5 dello stesso art. 41, al 2° capoverso, in ottica di semplificazione, deroga a questa previsione, stabilendo che “per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso”.

Viene confermata la precedente articolazione della progettazione in un unico livello nel caso di servizi e fornitura, i cui contenuti sono disciplinati in allegato.

Viene, altresì, introdotta la disciplina relativa all’”archeologia preventiva”, e più precisamente la verifica preventiva dell’interesse archeologico dei beni culturali e del paesaggio, come previsto dalla Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico che si svolge con le modalità procedurali meglio precisate nell’allegato I.8.

Appalto integrato

Un’ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 è la nuova previsione dell’appalto integrato. Si ricorda, per mera completezza di informazione, che il divieto del ricorso all’appalto integrato, previsto dall’art. 59 del d.lgs. n. 50/2016 è stato già sospeso – dapprima fino al 31 dicembre 2021 per effetto del decreto sblocca cantieri - poi fino al 30 giugno 2023 per effetto dell’art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021.

L’appalto integrato è previsto dall’art. 44, comma 1, il quale rimette alla discrezionalità della stazione appaltante o ente concedente, se qualificato, la possibilità di decidere che il contratto da affidare abbia per oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica previamente approvato. Tale opzione deve essere motivata, così come prevista dal comma 2, precisando e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto previsto dal contratto.

L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

E’ prevista, inoltre, la richiesta di una particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori economici da ammettere alle procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, ossia che questi debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti ovvero, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare già in fase di offerta, oppure ancora, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Le offerte degli appalti integrati devono essere valutate esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e devono riportare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

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