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L'angolo dell'esperto

La nuova struttura del soccorso istruttorio

2023
28Settembre

Tra le novità del nuovo codice dei contratti pubblici trova spazio il nuovo istituto del “Soccorso istruttorio” al quale viene riconosciuta la sua centralità nel nuovo impianto normativo.

La disciplina del soccorso istruttorio è rinvenibile nell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Ad esso è dedicato un articolo ad hoc a differenza di quanto accadeva nel previgente codice, dove l’istituto del soccorso istruttorio era inserito nell’art. 83 al comma 9.

 

Definizione del soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio è l’istituto che permette all’operatore economico di integrare e sanare ogni elemento mancante della documentazione amministrativa trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte relativa alla domanda di partecipazione, al D.G.U.E. e ad ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara.

L’articolo 101 stabilisce, infatti, che “Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per… integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la scadenza delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo e sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara”. 

Nel caso in cui nella documentazione amministrativa presentata non fosse stata prodotta la garanzia provvisoria, il contratto di avvalimento, nonché l’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti, tali documenti possono formare oggetto di soccorso istruttorio solo se presentino una data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte. 

 

I limiti al soccorso istruttorio

 Il soccorso istruttorio mira al recupero di carenze della documentazione amministrativa, pertanto non rientra nella presente disciplina la richiesta di integrare e/o sanare qualsiasi documento che faccia capo all’offerta tecnica ed economica. Infine l’ultimo capoverso dell’art. 101, comma 1, lett. b) ricorda che non sono sanabili le omissioni, inesattezze ed irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

 

Il soccorso procedimentale e la novità del codice

 Il soccorso procedimentale consiste nella possibilità da parte della stazione appaltante di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta tecnica ed economica e su ogni suo allegato.

Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede al comma 4 dell’art. 101 “che fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato”.

Questa è di certo considerata una novella rispetto al previgente codice consentendo all’operatore economico la correzione di un errore materiale, come ad esempio un errore di trascrizione di un importo, ovvero l’indicazione di un valore errato, purchè tale correzione non determini addirittura la sostituzione o la modifica, anche in parte, dell’offerta.

 

Termini per il soccorso istruttorio

 Anche sotto questo aspetto il legislatore ha ritenuto di apportare delle modifiche alla vecchia disciplina del codice. Ha infatti previsto che la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni.

In passato, invece, era previsto che “…la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni…” 

Questa nuova previsione è legata alla impossibilità, da parte della stazione appaltante, di fissare un termine talmente esiguo tale da impedire o rendere gravosa, per l’operatore economico, la produzione dei documenti amministrativi o rendere chiarimenti sull’offerta.

L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara. 

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