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La figura del RUP nel nuovo Codice

2023
4Maggio

La figura del RUP è coinvolta nelle novità del nuovo Codice. Resta immodificata la centralità del suo ruolo, ma non sarà più il Responsabile Unico del Procedimento ma di Progetto.

COSA CAMBIA

Cambia la figura del RUP non più come Responsabile del Procedimento, definizione prevista nel codice del 2016 e viziata dal riferimento normativo che ci fornisce la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, ma piuttosto come Responsabile Unico di varie fasi preordinate alla realizzazione di un unico progetto.

Il primo comma dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, infatti, prevede che “… le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico di progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”

La L. 241/1990, prevede per ogni singolo procedimento l’individuazione di un unico responsabile visto sia come un’unità organizzativa che come funzionario/persona fisica, piuttosto che, correttamente, un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti che si realizzano nelle diverse fasi dell’intero intervento pubblico per la realizzazione del pubblico interesse.

Il RUP, pertanto, svolgerà il suo incarico come coordinatore delle varie fasi, per il raggiungimento di un interesse pubblico, nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, nonché della manutenzione programmata.

LA NOMINA DI RUP

La nomina del RUP viene fatta dalla stazione appaltante e dagli enti concedenti tra i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato all’interno della stessa stazione appaltante o ente concedente.

L’ufficio di RUP è obbligatorio, così come previsto dall’art. 15 comma 2 del D. Lgs. N. 36/2023, e non può essere rifiutato ed in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.

Il RUP deve essere in possesso di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. L’allegato I.2 indica all’art. 2 che per i lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico ed in mancanza di tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente. Nel caso in cui il RUP individuato è carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o in alternativa a soggetti esterni aventi le specifiche competenze.

Lo stesso allegato I.2 indica i requisiti di professionalità che il RUP deve possedere e li distingue a seconda del tipo di appalto che deve essere avviato: per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (art. 4) e per i contratti di servizi e forniture (art. 5).

Per i lavori e servizi tecnici è necessario che sia un tecnico abilitato all’esercizio professionale ed abbia maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare. A seconda dell’importo e della complessità dell’intervento il RUP deve aver acquisito almeno 1 anno di esperienza per i contratti di importo inferiore ad 1 milione di euro, almeno 3 anni di esperienza per contratti di importo pari o superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all’art. 14 del codice ed infine almeno 5 anni di esperienza per contratti di importo pari e superiore alla soglia di cui all’art. 14 del codice.

Per i contratti di servizi e forniture, invece, il RUP deve essere in possesso di almeno 1 anno di anzianità di servizio per contratti aventi importi inferiori alla soglia di cui all’art. 14 del codice, o almeno 3 anni di anzianità di servizio per contratti di importi pari o superiori alla soglia dell’art. 14 del codice.

I RESPONSABILI DI FASE

Al fine di assicurare il risultato finale ed evitare una difficile gestione di attività prettamente operative è consentito alle stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ed un altro responsabile per la sola fase dell’affidamento. In tal caso, il RUP non verrà spogliato della sua responsabilità, ma come già anticipato, sarà coordinatore delle varie fasi, supervisore delle attività dei responsabili di fase, e quest’ultimi saranno investiti di responsabilità, limitatamente agli incarichi affidatigli ed ai compiti da essi svolti.

La previsione della nuova figura del responsabile di fase trae origine dalla Legge regionale della Sardegna n. 8 del 13 marzo 2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), la quale è stata sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2 proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un altro responsabile per la fase di affidamento. La corte, richiamando una propria precedente sentenza (n. 43 del 2011) ha dichiarato che la disposizione impugnata non è in contrasto il principio di responsabilità unica, posto dall’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’allegato I.2 dettaglia, infine, agli artt. 6 e segg. i compiti del RUP anche nel caso in cui si avvale di responsabili di fase nominati ai sensi dell’art. 15, comma 4 del codice.

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