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L'angolo dell'esperto

La disciplina delle società partecipate

2022
22Giugno

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Si parla di società a partecipazione pubblica per indicare quelle società di capitali di cui lo Stato possiede una partecipazione totalitaria oppure una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, definita mista pubblica privata.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 enuncia una serie di definizioni, al comma 1, lett. b) definisce il controllo. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; alla lett. m) cosa è la «società a controllo pubblico» e cioè le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

Alle società a partecipazione pubblica si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato, ad eccezione delle deroghe disposte dal presente decreto.

Gli articoli del codice civile che disciplinano questo istituto consentono allo Stato di nominare, revocare amministratori, sindaci e membri del Consiglio di sorveglianza.

Tali soggetti devono realizzare l’interesse sociale tenendo conto delle direttive dello Stato e dagli enti pubblici a cui fanno riferimento.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

I servizi di interesse generale possono avere natura economica e natura non economica.

Gli articoli successivi del d. lgs. 175/2016 dettagliano le modifiche che la società partecipata può avere e le ipotesi in cui una P.A. possa assumere o mantenere una partecipazione societaria.

Si avranno ad esempio le società in house, disciplinate dallo stesso decreto legislativo all’art. 16. Infatti il comma 1 dispone che dette società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni e che l’assetto organizzativo e lo statuto di queste società devono rispondere a determinati requisiti, e più in particolare, devono essere partecipate al 100% dalla P.A.; ci deve essere un controllo analogo o il controllo analogo congiunto nel caso in cui gli organi decisionali della società in house siano espressione delle varie Amministrazioni partecipanti; gli statuti di queste società devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico socio.

Infine, lo stesso decreto legislativo prevede e disciplina la società a partecipazione mista pubblico-privata all’art. 17. In questo caso la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%.

Il decreto correttivo (d.lgs. 100 del 2017) approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 09/06/2017 ha previsto la modifica dei tempi, originariamente previsti, entro cui gli enti pubblici avrebbero dovuto attuare i piani di razionalizzazione delle partecipate.

Infine, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno predisposto un Vademecum, pubblicato il 27 maggio 2022, per le società in house nel nuovo Codice degli Appalti e nel Testo Unico delle Società Pubbliche.

Il vademecum è articolato in tre diverse sezioni:

  • Contesto normativo
  • Iscrizione elenco società in house
  • Indicazioni operative

Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

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