News / La nuova disciplina del subappalto
L'angolo dell'esperto

La nuova disciplina del subappalto

2022
29Novembre
<

Iniziamo con il dare una definizione al subappalto. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

In materia di subappalto, una delle principali novità introdotte dal Decreto semplificazioni bis è l’eliminazione del limite della quota subappaltabile.

Infatti il subappalto, già oggetto di precedenti modifiche avutesi sia con il decreto sblocca-cantieri, che ha innalzato la quota subappaltabile del contratto dall’originale 30% fino al 40%, e successivamente nel primo arco temporale di validità del decreto semplificazione bis sin dal 1° giugno che ha esteso il limite al 50%, lo stesso D.L. 77/2021 ha previsto, dal 1° novembre l’eliminazione totale di questo limite. 

L’art. 105 del D.Lgs. prevede dei limiti solo in casi eccezionali ed esclusivamente previsti dalla stazione appaltante già nella determina a contrarre. Più precisamente il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 105 del codice prevede che “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto…, delle esigenze di rafforzamento del controllo sull’attività di cantiere…, delle esigenze di prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali nell’appalto”

Queste ultime previsioni non sono applicabili a quegli operatori economici iscritti nella white list o nell’anagrafe antimafia.

Un’ulteriore modifica è stata apportata anche al comma 7 dell’art. 105, il quale prevede che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette, altresì, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

Questo fa si che venga data più responsabilità anche al subappaltatore che diventa parte integrante del contratto stesso.

Viene ancor di più evidenziato questo principio nel comma 8 dell’art. 105 dove nel primo periodo, anch’esso modificato dall'art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, si prevede espressamente che “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.”

Vuoi maggiori chiarimenti? Potrebbe interessarti il nostro webinar!