Il subappalto: definizione e limiti
L’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 al comma 2 definisce il subappalto come il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, altresì, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
La disposizione normativa di cui all’art. 119 del nuovo codice ricalca il testo dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021, con la precisazione dei limiti alla cessione del contratto indicati nei casi previsti dall’art. 120, comma 1, lett. d) dell’attuale codice.
Infatti non è più previsto un limite quantitativo alle prestazioni da affidare in subappalto, ma è vietata la cessione del contratto ed è altresì considerato nullo l’accordo con cui sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Le stazioni appaltanti possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto che devono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto o come nel caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali.
Subappalto a cascata
La principale novità prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici è l’introduzione del c.d. subappalto a cascata, in contrapposizione al vecchio codice che prevedeva al comma 19 dell’art. 105 l’espresso divieto di un ulteriore subappalto per le prestazioni affidate già in subappalto.
Nel D.Lgs. 36/2023, infatti, è previsto all’art. 119, comma 17 che “Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
Con tale disposizione il legislatore ha previsto, per così dire, “il subappalto del subappalto” e più precisamente la possibilità di subappaltare una prestazione già oggetto di subappalto limitandolo, solo se previsto nella documentazione di gara, alle prestazioni o lavorazioni indicate.
Infatti, sarà la Stazione Appaltante ad indicare, già in fase di gara, quali sono le prestazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto sia per le specifiche caratteristiche dell’appalto e per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro al fine di tutelare le condizioni di lavoro, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché per evitare e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Richiesta di subappalto e responsabilità solidale
Per ottenere il subappalto in fase di esecuzione del contratto l’operatore economico dovrà indicare già nell’offerta quali sono le parti di opere, servizi e forniture che intende subappaltare, purché lo stesso subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e che non incorra nelle cause di esclusione previste agli artt. 94 e segg.
La richiesta deve essere avanzata dall’aggiudicatario almeno 20 giorni prima dall’inizio effettivo delle attività oggetto del contratto di subappalto e deve essere comunque autorizzata dalla stazione appaltante.
L’affidatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante sia per le prestazioni oggetto di subappalto che dell’osservanza delle norme a tutela dei lavoratori impiegati ed in generale del buon andamento delle prestazioni da eseguire.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere gli importi dovuti direttamente al subappaltatore ed ai titolari dei sub-contratti in caso di inadempimento dell’appaltatore, ovvero quando il sub contraente è una micro e piccola impresa oppure direttamente su richiesta del sub-contraente qualora la tipologia del contratto lo consenta.
