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L'angolo dell'esperto

Il principio di rotazione

2023
21Marzo

Nei contratti sotto la soglia comunitaria, la Stazione Appaltante non può invitare il gestore uscente, ovvero dovrà motivare scrupolosamente il suo invito.

Del principio di rotazione si ha menzione sia nell’art. 36, 1 comma del D.Lgs. 50/2016, allorquando si afferma che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono sia nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 1 comma, 34 e 42, anche rispettando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di far partecipare le micro, piccole e medie imprese; sia nelle Linee guida n. 4 del’ANAC al paragrafo 3.6.

L’obiettivo perseguito dall’ANAC è quello di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente, il quale beneficia di una situazione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici, partecipanti, grazie all’acquisizione di quelle informazioni ottenute durante l’esecuzione del contratto.

L’autorità, nelle linee guida, precisa che la rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello per il quale si indice la gara, purché abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Un passaggio importante, non assolutamente trascurabile alla luce dell’emanazione del nuovo codice, che fa lo stesso paragrafo 3.6 delle Linee guida è il seguente: Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

Con tale affermazione si prende atto dell’impossibilità di invitare alla nuova gara, che abbia le caratteristiche appena menzionate, non solo chi è stato aggiudicatario o affidatario del precedente affidamento o procedimento di gara, ma anche chi è stato semplicemente invitato alla precedente selezione.

Nel testo del nuovo codice degli appalti pubblici è stato dedicato l’articolo 49 al principio di rotazione.

L’art. 49 riprende, in parte, le previsioni di cui alle citate Linee Guida, innovando tuttavia su taluni profili significativi, in relazione ai quali si è ritenuto di calibrare diversamente l’operatività del principio, precisandone la portata con riferimento ad ambiti rivelatisi critici. A partire, appunto, dall’esclusione dall’applicazione di tale principio dell’operatore economico invitato e non affidatario.

Tale principio, che ricordiamo non ha origine comunitaria, ha dato luogo a numerose sentenze amministrative fissando quella linea di demarcazione sulla quale le Stazioni Appaltanti continuano a muoversi con meticolosa prudenza.

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