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L'angolo dell'esperto

Il Pantouflage

2023
3Gennaio

La legge n. 190/2012, ha inserito all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter, il quale stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

La ratio di questa norma è evitare che un funzionario pubblico possa sfruttare la sua posizione trasferendosi in un’impresa privata utilizzando i contatti che si è creato nel corso della sua carriera all’interno della pubblica amministrazione.

Lo stesso può accadere qualora un dirigente di un’impresa privata riceva un incarico pubblico, favorendo l’impresa nella quale ha prestato la sua opera.

Questo affinché vengano garantiti i principi di imparzialità, trasparenza nonché di buon andamento a cui si ispira la P.A.

Il divieto di pantouflage o revolving doors si pone l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’interessi.

Per salvaguardare il buon andamento della PA il nostro ordinamento prevede la realizzazione di codici di condotta e principi normativi che devono guidare il conferimento di incarichi.

Il dipendente pubblico, pertanto, all’atto dell’assunzione dovrà comunicare i precedenti rapporti di lavoro per evitare di violare la norma del divieto di pantouflage.

L’ANAC, con delibera n.88 del 8 febbraio 2017 richiama l’art. 21 del D.lgs. 39/2013 precisando che “sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”. Pertanto, rinvia all’applicazione dell’articolo 53 comma 16-ter di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

La violazione del divieto di pantouflage produce i suoi effetti sui contratti conclusi e sugli incarichi conferiti, rendendoli nulli.

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