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L'angolo dell'esperto

Il decreto legge 19/2024 : disposizioni urgenti in materia di sicurezza sul lavoro e sanzioni penale per gli appalti illeciti

2024
29Marzo

Gli eventi verificatesi negli ultimi tempi, dai gravi incidenti sul lavoro, spesso mortali, alle risultanze ispettive che hanno fatto emergere una falla con la depenalizzazione del 2016, hanno spinto l’Esecutivo a varare una norma di urgenza sotto il profilo giuslavoristico pubblicando il   D.L. n.19/2024.  La suddetta norma ha voluto dare voce agli innumerevoli incidenti sul lavoro, spesso mortali ed ha voluto contrastare il lavoro irregolare negli appalti e subappalti di opere e servizi, difatti, sono state introdotte importanti modifiche alla normativa sulla somministrazione illecita di manodopera riportando in vigore le sanzioni penali che precedentemente erano state abrogate, con l’intento di garantire maggiore protezione ai lavoratori ed una concorrenza leale tra imprese.

Il decreto è intervenuto in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, tant’è che sono state introdotte disposizioni aventi sia carattere preventivo-incentivante, (subordinare l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro, introdurre una premialità a favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) che misure repressive (sanzioni penali per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, somministrazione abusiva).

Difatti il legislatore ha voluto reintrodurre norme di natura penale nell’ambito degli appalti non genuini e di somministrazione illecita o fraudolenta, si tratta molto spesso di contratti che nascondono una interposizione illecita di manodopera.

In quali casi riteniamo che gli appalti siano genuini?

Sicuramente nelle circostanze in cui coesistono contemporaneamente diversi elementi ossia:

  • L’organizzazione dei mezzi, in relazione all’opera o al servizio che sono stati dedotti nel contratto;
  • L’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori che vengono utilizzati nell’appalto;
  • Il rischio d’impresa che deve essere assunto, completamente, dall’appaltatore;

nel momento in cui viene meno uno di questi requisiti, si è in presenza di un intermediario della manodopera che mette a disposizione del committente solo le prestazioni lavorative dei suoi dipendenti, uno pseudo committente il cui unico obiettivo è quello di svolgere un certo tipo di attività lucrando, sui compensi dei lavoratori, come si evince da diversi casi di accessi ispettivi.

Il D. Lgs. 276/2003 (relativo all’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) all’art 29 comma 1  viene in soccorso per poter effettuare un distinguo tra l’appalto lecito e la somministrazione illecita,  secondo il quale,  il contratto di appalto stipulato e regolamentato secondo l’art 1655 del codice civile, “si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” inoltre  il comma 1 bis afferma che “al personale impiegato nell’appalto di opere e servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia connesso con l’attività oggetto dell’appalto” .

Con l’introduzione del comma 1 bis si cerca di creare un livello dignitoso dei trattamenti economici in quanto si  è voluto stabilire che, negli appalti di opere e servizi, deve essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi maggiormente applicati ed è ciò che viene richiamato e confermato anche dall’ANAC, secondo cui la stazione appaltante deve verificare sempre il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell’impresa, prima di procedere all’aggiudicazione della gara.

Il legislatore per contrastare l’ormai dilagante fenomeno, facendo riferimento all’art 18 del D.L. 276/2003,  ha pensato  di reintrodurre il reato di somministrazione illecita di manodopera, che punisce il somministratore e l’utilizzatore con la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di euro 60 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, non solo, la  norma prevede anche alcune specifiche circostanze aggravanti che comportano un aumento degli importi, tant’è che l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4 comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.400, se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da 300 a euro 1.500.

Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5 ter nei casi in cui si accerti l’intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questa circostanza i responsabili sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o con un’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata; il comma 5 quinquies stabilisce, infine, che la sanzione in ogni caso, non può essere inferiore a 5. 000 euro né superiore a 50.000 euro.

Ulteriori disposizioni previste nel nuovo decreto-legge dirette ad ampliare il tema di salute e sicurezza sul lavoro, fanno riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art 89, comma 1, lettera a).

Nel comma 1 viene precisato che a far data dal 01 ottobre 2024 saranno tenuti al possesso della “patente a crediti” le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui al predetto articolo. La patente viene rilasciata in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

-iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

-adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi informativi di cui all’art 37;

-adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

-possesso del documento unico di regolarità contributivo in corso di validità (DURC);

-possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);

-possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF);

la patente è dotata di un punteggio inziale di trenta crediti e consente ai soggetti richiamati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti, dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese ed ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

La patente subisce delle decurtazioni legate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

-accertamento delle violazioni di cui all’allegato 1 (dieci crediti);

- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati dall’allegato XI (sette crediti);

-riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  1. la morte (venti crediti);
  2. inabilità permanente al lavoro, (quindici crediti);
  3. inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni (quaranta crediti);

Le nuove disposizioni urgenti in materia di lavoro dovrebbero essere un punto di partenza di un piano ancora da migliorare in termini di salute, sicurezza e sostenibilità. Rimane ancora in piedi tanto lavoro da fare per limitare infortuni, morti bianche in termini di formazione ma soprattutto di cultura sulla sicurezza partendo dalle persone, dai loro comportamenti e dalla loro visione dell’ambiente di lavoro.

Quello che ci  auspichiamo, dalla lettura del dettato normativo, è che la pubblica amministrazione si impegni a contrastare il fenomeno del lavoro povero e a stimolare un’idea di efficienza organizzativa che non passi attraverso l’abbattimento del costo del lavoro, facendo rispettare l’art 36 della Costituzione: “ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

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