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Il danno erariale alla luce del D.L.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)

2022
31Ottobre

Il decreto semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L. 11/09/2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha apportato modifiche alla disciplina sulla responsabilità erariale, già disciplinata dall’art. 1 della L. 14/01/1994, n. 20, precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.
L’attuale art. 1 della L. n. 20/1994 prevede che “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.

In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.”


L’originaria previsione normativa dell’art. 1 della L. n. 20/1994 si limitava a determinare tale responsabilità ai soli fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.


Lo stesso art. 21 del D.L. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, prevede un limite temporale, stabilendo che “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.


La norma così modificata equipara il dolo alla nozione penalistica di cui all’art. 43 c.p., ovvero quando l'evento dannoso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione al fine di arrecare un danno alla pubblica amministrazione, e non più alla tradizionale figura di dolo civilistico, secondo cui si verifica il dolo allorquando il dipendente pubblico avesse consapevolmente adottato un comportamento contra legem, senza, necessariamente, commettere eventi dannosi e pregiudizievoli al patrimonio pubblico.


Quanto attiene all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, già il legislatore del 1996 ha previsto di limitare tale responsabilità ad eventi causati da colpa grave e dolo, escludendo intenzionalmente eventi dannosi derivanti da colpa lieve al fine di scongiurare la c.d. “paura della firma”, ed evitando, pertanto, il blocco dell’azione amministrativa.


Partendo da queste premesse, la giurisprudenza contabile ha individuato l'elemento soggettivo della colpa grave in relazione a quei comportamenti caratterizzati da gravi manchevolezze, da imperdonabile imperizia, da irrazionali imprudenze, da inosservanza di un minimo di diligenza e nei casi di evidente violazione dei doveri d'ufficio, ed anche, determinando quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'amministrazione e quanto a carico del dipendente.

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