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Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei Contratti Pubblici

2022
18Maggio

Con il Decreto Sostegni bis, convertito in L. 106/2021 è stato introdotto l’articolo 1-septies recante disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, con lo scopo di fronteggiare il problema dell’aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, ancorché in via straordinaria.

Questo decreto è stato il primo tassello di modifica in materia della revisione dei prezzi. La disciplina introdotta ha carattere eccezionale, poiché destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile solo ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto al primo semestre 2021.

Il comma 1 dell’art. 1-septies ha previsto che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione avutosi nel periodo che va dal 1° gennaio 20021 al 30 giugno 2021 il MIMS avrebbe rilevato e monitorato i singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e valutata la variazione percentuale, in aumento o diminuzione superiore all’8%.

Questa variazione incide solo sui contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.

Lo stesso art. 1-septies al comma 4 precisa le modalità con le quali gli operatori economici possono richiedere la compensazione.

Nel semestre successivo, in attuazione della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) è stato esteso lo stesso meccanismo straordinario della compensazione, cambiando il periodo di riferimento delle lavorazioni per cui si richiede la compensazione, passando così dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre dello stesso anno.

Successivamente il d.l. 17/2022, recante le “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali” ha esteso ulteriormente il periodo di validità delle compensazioni disciplinate dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021 convertito in l. 106/2021, per tutto il primo semestre del 2022, e cioè fino al 30 giugno 2022.

Tale compensazione si applica ai contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto).

Sul tema del caro materiali, il legislatore è tornato con il decreto “Sostegni ter” (d.l. n. 4/2022) convertito in legge n. 25/2022, che rende obbligatoria la clausola all’interno della documentazione di gara per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a differenza della semplice facoltà prevista dal codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 dell’art. 29 prevede, infatti, che i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 devono prevedere e contenere obbligatoriamente nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

In ogni caso, tali clausole non possono alterare la natura generale del contatto o dell’accordo quadro.

La lettera b) del comma 1 dell’art. 29 prevede che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione non sono più valutate per l’eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario, ma al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.

In sede di conversione del d.l. 4/2022 all’art. 29 è stato inserito il comma 11-bs che prevede una disciplina in caso di accordo quadro.

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