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L'angolo dell'esperto

Direzione dei lavori e dell’esecuzione del contratto

2023
26Ottobre

La figura del D.E.C. (direttore dell’esecuzione del contratto) nel nuovo codice viene disciplinata dall’art. 114 ed integrata dalle norme previste dagli allegati I.2 (attività del RUP) e II.14 (Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti).

In linea di principio, così come avveniva nel vecchio codice, la figura del RUP coincide con quella del D.E.C. o D.L. in caso di lavori.

Infatti questo si evince dalla lettura dell’art. 114, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 allorquando si dispone che “l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori…”. Precisa altresì al comma 2 che “per la direzione ed il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere…”

 

Soggetti interessati nella fase dell’esecuzione

L’all. I.2 al codice precisa, inoltre, all’art. 8, comma 4 che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP se le prestazioni hanno un importo superiore alle soglie comunitarie; se gli interventi sono particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico o richiedono la conoscenza e l’apporto di più competenze; qualora gli interventi siano caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni.

Il RUP, infatti, durante la fase dell’esecuzione del contratto può essere coadiuvato da soggetti diversi a seconda della tipologia dell’intervento.

Nell’esecuzione dei contratti di lavoro il RUP impartisce delle disposizioni al direttore dei lavori che lavora in piena autonomia, il quale assume la responsabilità di coordinamento e supervisione dell’attività dell’ufficio di direzione dei lavori.

A seconda della complessità dell’intervento la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori composta da uno o più direttori operativi che collaborano con il direttore dei lavori.

L’allegato II.14 descrive le attività ed i compiti del direttore dei lavori.

 

… esecuzione dei contratti di servizi …

L’art. 32 dell’allegato II.14 richiama l’art. 114, comma 8 del codice, precisando che ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni.

Ad ogni buon conto lo stesso art. 32, al comma 2 prevede un elenco di servizi che sono da considerarsi di particolare importanza e per il quale il direttore dell’esecuzione sia diverso dal RUP, quali:

- servizi di telecomunicazione;

- servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;

- servizi informatici e affini;

- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

- servizi di consulenza gestionale e affini;

- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;

- servizi alberghieri e di ristorazione;

- servizi legali;

- servizi di collocamento e reperimento di personale;

- servizi sanitari e sociali;

- servizi ricreativi, culturali e sportivi.

 

… e forniture

Per quanto concerne le forniture, sono da considerarsi di particolare importanza le prestazioni avente un importo superiore a 500.000,00 euro.

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