News / Determinazione dell’importo di aggiudicazione
L'angolo dell'esperto

Determinazione dell’importo di aggiudicazione

2023
7Settembre

Il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, ha apportato importanti modifiche inerenti alla determinazione dell’importo posto a base di gara.

 

Differenze col passato

Iniziamo col dire che si evidenzia un “cambio di rotta” rispetto al passato, laddove l’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedeva che “…la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera… I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”, mentre nell’attuale codice l’art. 41 comma 14 prevede che “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

 

Dubbi interpretativi

Orbene, la prima parte della disposizione normativa rientrante nel comma 14 dell’attuale codice non desta problemi di interpretazione.

La percentuale di ribasso offerta dal concorrente si applica solo sull’importo assoggettato al ribasso, mentre cosa succede per l’importo relativo ai costi della manodopera indicati in fase di offerta? Come verrà calcolato l’importo complessivo dell’offerta qualora i costi della manodopera sostenuti dall’operatore economico siano diversi da quelli previsti in via presuntiva dalla Stazione Appaltante?

Il dubbio sorge infatti proprio dalla lettura dell’ultimo capoverso del comma 14 dell’art. 41, e più precisamente da quel “ribasso complessivo dell’importo” che può dare corso a diverse interpretazioni.

 

Chiave di lettura

Partendo dal presupposto che non si potrà più avere un ribasso percentuale da applicare all’intero valore dell’appalto comprensivo del costo della manodopera, l’ipotesi più accreditata ricade sulla volontà che il legislatore abbia voluto determinare l’importo complessivo di aggiudicazione (quindi - ribasso complessivo dell’offerta) effettuando una mera somma aritmetica tra l’importo scaturente dal ribasso percentuale offerto sulla sola parte ribassabile della base d’asta, più l’effettivo importo dei costi della manodopera che l’operatore economico dichiara di sostenere per l’esecuzione dell’appalto, oltre ai costi della sicurezza che restano fissi ed invariabili.

Qualora i costi della manodopera comunicati dal concorrente in fase di offerta si discostino da quelli previsti dalla stazione appaltante e quindi fossero più bassi, questi saranno oggetto della sola verifica di congruità dell’offerta, attraverso una motivata giustificazione da parte dell’operatore economico.

 

Il caso giurisprudenziale

In sintonia con questa tesi anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5665 del 9 giugno 2023.

In prima analisi il Consiglio di Stato boccia la decisione del T.A.R. Puglia – Lecce che riteneva i costi della manodopera fissi ed invariabili, annullando così l’aggiudicazione per l’affidamento di una gara di servizi sociali, ma soprattutto statuisce l’impossibilità e l’illegittimità da parte della stazione appaltante di poter prevedere il divieto, da parte del concorrente, di indicare un importo dei costi della manodopera diversi ed inferiori a quelli presunti dalla stazione appaltante, in palese violazione dell’art. 97, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 41 della Costituzione.

 

Conclusioni

L’inciso previsto dal comma 14 dell’art. 41 del D. Lgs. N. 36/2023 “ribasso complessivo dell’importo” andrà inteso, pertanto, ribasso percentuale applicato sulla base d’asta più l’eventuale riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli previsti dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità per il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sui costi della manodopera derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Vuoi maggiori chiarimenti? Potrebbe interessarti il nostro webinar!