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L'angolo dell'esperto

Brevi cenni sull’accordo quadro

2022
9Marzo

La definizione di accordo quadro è contenuta nell’art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016 che stabilisce si tratti di un “accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

L’art. 54 disciplina tale istituto. La caratteristica di questo tipo di “contratto” sta nel fatto che, come già indicato nell’art. 3, c. 1, lett. iii) del D.lgs. 50/2016, questo può essere concluso tra più stazioni appaltanti e più operatori economici.

La peculiarità dell’accordo quadro è quella di definire le regole per appalti da aggiudicare successivamente alla stipula dell’accordo quadro stesso, nell’ambito di un determinato periodo.

Questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato.

L’Accordo quadro deve avere una durata predeterminata: massima di quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e di otto anni per gli appalti nei settori speciali.

La sentenza del TAR Campania n. 4264/2016 da una definizione sintetica ma abbastanza comprensibile dell’accordo quadro. Si sostanzia in un accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare, e quindi, le caratteristiche generali dei beni, servizi e lavori richiesti dalla stazione appaltante. Quest’ultima non assume, nell’immediato, in virtù di tale strumento negoziale, alcuno specifico obbligo contrattuale nei confronti della controparte privata, ma consegue per un determinato arco temporale, la possibilità di acquisire le prestazioni oggetto dell’accordo, allorquando ne ravvisi le necessità.