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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti, anno XIV n. 2
2024
10Maggio

Un operatore economico di uno stato membro dell’UE, non dotato di spid, come accede alle piattaforme per partecipare ad una procedura di gara?

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, (detto Regolamento eIDAS) disciplina l’interazione tra i vari sistemi di riconoscimento delle identità digitali degli stati membri UE. Già nei considerando del Regolamento viene focalizzato lo scopo primario della norma, come ad es. nel considerando n. 14 “Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all’obbligo di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi di identificazione elettronica. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento reciproco si applichi ove il regime di identificazione elettronica dello Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe riguardare esclusivamente l’autenticazione nei servizi online…” e ancora nel considerando n. 20 “È opportuno che la cooperazione degli Stati membri agevoli l’interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. È opportuno che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione.”
Gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea hanno imposto a tutte le pubbliche amministrazioni che rendono accessibili i propri servizi online con credenziali SPID di livello 2 o 3 (come anche attraverso la carta di identità elettronica), hanno l’obbligo di rendere accessibili detti servizi anche con gli strumenti di autenticazione notificati dagli altri Stati membri. Non rispettare tale obbligo, implica esporsi a una procedura di infrazione per violazione dell’articolo 6 del regolamento eIDAS (n.910/2014).
Di seguito la descrizione del modello di funzionamento del nodo eIDAS (cioè, l’insieme di strumenti e comunicazioni che permettono lo scambio e la verifica delle informazioni), nel caso in cui un utente italiano richieda di fruire il servizio online di un altro stato membro della UE (e viceversa di un cittadino straniero che chiede di accedere a fornitori di servizi italiani – pubblici o privati). L’utente italiano richiede l’accesso al servizio di uno stato membro UE. Il service provider dello stato membro invia una richiesta al proprio nodo eIDAS. Il nodo eIDAS dello stato membro chiede all’utente italiano il suo paese di provenienza. Nel momento in cui l’utente seleziona il proprio paese di provenienza, Il nodo eIDAS dello stato membro inoltra una richiesta al nodo eIDAS italiano. Il nodo eIDAS italiano risponde alla richiesta del nodo eIDAS dello stato membro interpellando l’identity provider del richiedente, per l’autenticazione. Una volta che l’autenticazione è andata a buon fine, il nodo eIDAS italiano invia una conferma al nodo eIDAS dello stato membro, che a sua volta inoltra la conferma al service provider. Il service provider permette all’utente italiano l’accesso al servizio richiesto. Tutto ciò si svolge in pochi secondi, quelli a cui siamo tutti abituati oggigiorno, necessari per effettuare l’accesso ad una applicazione.

È necessario richiedere un CIG quando si dà in concessione un’area demaniale marittima destinata alla nautica da diporto?

L’eventuale necessità di un cig per una procedura che riguarda la concessione demaniale marittima potrebbe essere legata al solo rispetto della normativa sulla tracciabilità (L.136/2010). Negli anni Anac ha fornito qualche indicazione in merito, ribadendo nelle faq che le concessioni di beni sono estranee alla disciplina sulla tracciabilità, non afferendo alla realizzazione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. Esse hanno infatti ad oggetto il godimento di un bene pubblico dietro corrispettivo. Tuttavia, nel caso in cui l’oggetto della concessione sia rappresentato non dal bene in sé considerato, bensì dal bene in quanto idoneo ad apprestare un servizio reso al pubblico, si configura l’ipotesi di “concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche” di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010, con conseguente assoggettamento alla normativa in materia di tracciabilità (Cfr. Parere ANAC sulla normativa del 15 febbraio 2013, Sentenza Tar Campania, sez. VII, n. 4056 del 24.07.2019).

Come si concretizza l’impegno normativo richiesto all'operatore economico di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di impiego di un diverso contratto?

Con sentenza n. 89 del 12/03/2024 il TAR Brescia, precisa che “non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all'imposizione di un CCNL unico”, aggiungendo altresì che: "la suddetta norma determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto, "senza che le sole differenze retributive possano essere ritenute condizione sufficiente per sancire la mancata equivalenze delle tutele.

L'art. 104 comma 11 del nuovo codice, là dove prevede che per le categorie SIOS la stazione appaltante possa richiedere che le stesse siano direttamente eseguite dall'offerente, debba interpretarsi come possibilità per la stazione appaltante di poter vietare avvalimento per le suddette categorie di opere (come prevedeva l'art. 89 comma 11 del vecchio codice), oppure si riferisce al solo subappalto (si parla infatti di imporre all'appaltatore che siano direttamente da lui "svolte")? E nel caso introduca nel bando una limitazione che richiama l'art. 104 comma 11 debba quindi vietare sia l'avvalimento che il subappalto o solo quest'ultimo?

Il Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 14/03/2024, ha stabilito che il “comma 11 dispone poi che nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture con posa in opera o installazione, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un RTI, da un partecipante al raggruppamento. La nuova previsione sostituisce il divieto di avvalimento – art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 – per gli appalti o concessioni di lavori in cui rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.

In caso di appalti finanziati con risorse del PNR e del PNC è ancora possibile dopo il 31/12/2023 procedere ad affidamento nelle more della verifica dei requisiti previsti nella legge di gara?

L’art. 8 comma 5 del Decreto-legge n. 215/2023 rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine per l’applicazione delle procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC. Fino al 30 giugno 2024, possono essere ancora applicate agli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC alcune disposizioni previste dal Decreto–legge n. 76/2020 e dal Decreto-Legge n. 32/2019 pertanto è possibile procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase e non come previsto dall’art. 17 del nuovo Codice, che stabilisce che l’organo preposto a disporre l’aggiudicazione, possa provvedervi solo “dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente”. Ne consegue che, con il nuovo Codice, l’aggiudicazione è immediatamente efficace, nelle procedure PNRR, invece, l’integrazione di efficacia può essere rimandata al momento in cui sono completate le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara.

Per gli affidamenti in house è necessario acquisire il codice identificativo gare (CIG)?

Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane la necessità di acquisire il CIG per l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza oltre che per l’adempimento degli obblighi contributivi.

L’avvio pubblico di indagine di mercato finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dell’art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?

Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall’ art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione).
Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dell’indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.1.
Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio. Rimane in ogni caso fermo che l’esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, deve essere pubblicato in BDNCP ai sensi dell’art. 50 comma 9.