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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti, anno XIII n. 9
2024
13Febbraio

Nei servizi sociali esiste spazio per gli affidamenti diretti?

Le regole relative all’affidamento, tramite appalto o concessione, dei servizi alla persona sono contenute nell’art. 128 del codice, il quale per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia eurocomunitaria precisa che “si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3, il quale prevede che “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”. La norma, come si evince dalla lettura del testo, non fa alcun riferimento alle regole degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e ss. del codice dei contratti pubblici. In base a quanto si evince dal parere MIMS 2103 del 05/07/2023, per i servizi sociali occorre sempre e comunque effettuare l’affidamento competitivo, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, dunque, attivando una procedura selettiva e competitiva, in assenza della quale applicare tale criterio non è possibile, perché se non vi è gara (come nel caso dell’affidamento diretto) non si possono applicare criteri di gara.

Quali le nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2024?

SETTORI ORDINARI: 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI: 443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI: 5.538.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA: 443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi; 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

L’istituto del silenzio assenso (ex lege n. 241/1990) è applicabile alla verifica del possesso dei requisiti o l’adozione del provvedimento di aggiudicazione presuppone, affinché sia efficace, l’acquisizione di tutti i certificati?

L’istituto del silenzio assenso non è applicabile alla verifica del possesso dei requisiti dell’operatore finalizzata alla proposta di aggiudicazione, così come i controlli non possono essere effettuati dopo questa fase. L’ANAC nel Parere della funzione consultiva del 15 novembre 2023, n. 57 ha esplicitato l’obbligo per la la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell’aggiudicazione e della successiva stipula del contratto, come ha anche confermato il recente parere del MIT n. 2075/2023: «Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] …. è possibile procedere all’aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti. Nel caso di inutile decorso del termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata.

Per i contratti relativi alle procedure indette dal 01/01/23 come viene assolta l'imposta di registrazione?

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 446/2023 all'interpello relativo all'applicazione dell'imposta di registrazione sui contratti d'appalto, ha stabilito che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10. Conclusione cui si addiviene da quanto previsto nella circolare 22/E è secondo il quale, il contratto rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

In caso di subcontratti, soggetti solo a comunicazione da parte dell'operatore economico, come si deve comportare l'amministrazione in tema di verifiche antimafia?

Il parere del MIT del 05/09/23 ha chiarito che l'obbligo sussiste anche in tal caso in quanto l'art. 83 comma 1 del d.lgs. 159/11 prevede che le amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Con il nuovo codice degli appalti si prevede ancora l'obbligo di iscrizione al Casellario delle società di ingegneria e professionali?

Con il Comunicato del Presidente del 27/06/23 l'Autorità ha dichiarato la cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali ex articolo 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016.

Ciò in quanto a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 36/23 non troverà più applicazione quanto previsto dal D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, in merito ai dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e, in particolare, la previsione di cui all’articolo 6 che individua gli obblighi di comunicazione all'ANAC, ai fini dell’inserimento nel Casellario delle società di ingegneria e professionali, dei dati e delle informazioni ivi previsti. La parte V dell'Allegato II.12 non contempla più, difatti, gli obblighi di comunicazione all'Anac ai fini dell'inserimento nel Casellario, dei dati e delle informazioni ivi previste.

Quale il criterio di aggiudicazione da adottare per l'affidamento dei contratti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro?

Con parere di precontenzioso del 13/10/2023, l'Anac ha chiarito che "la ripetitività e standardizzazione costituiscono attributi che mal si conciliano con le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, atteso che la loro ingegnerizzazione comprende attività che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate; peraltro, anche in relazione all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, appaiono certamente individuabili criteri di valutazione (ad es. le caratteristiche e modalità di espletamento del servizio, i tempi e la frequenza di presenza del coordinatore sul cantiere, i rapporti con la stazione appaltante e la direzione lavori) idonei a rendere un'offerta preferibile ad un'altra."

L'ANAC ha dunque concluso che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l'affidamento dei servizi di ingegneria, anche con riferimento al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non è conforme alla normativa di settore, non apparendo possibile riconoscere ai servizi di ingegneria, ed in particolare ai servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la natura di servizio standardizzato."

In caso di risoluzione di un contratto d’appalto l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni mediante scorrimento della graduatoria avviene sempre alle condizioni proposte dall’originario affidatario?

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del codice le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta o laddove espressamente previsto nei documenti di gara alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

Può l'operatore economico giustificare in sede di anomalia dell'offerta un errore formale nell'indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell'offerta economica?

Con il parere di precontenzioso n. 101 del 15/03/2023 l'Autorità ha stabilito quanto segue: "Non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che, avendo commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell’offerta economica presentata, consistente nella indicazione di tali costi su base annuale e non rapportata all’intera durata del contratto, fornisca, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economica presentata."

Pertanto, l'Amministrazione sarebbe tenuta a considerare e a valutare gli elementi forniti in fase di verifica dell'anomalia, atteso che l'attendibilità del costo della manodopera deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell’offerta.