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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti, anno XIII n. 5
2023
13Settembre

E' possibile procedere all'approvazione di un acquisto già approvato ma modificato in aumento negli importi inizialmente preventivati?

Ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.M. 16/01/18 n. 14:
- I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più' acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o più' acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più' acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità' dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
Pertanto, l'approvazione dell'aggiornamento deve seguire lo stesso iter procedurale che le compete, qualora le tempistiche richieste dall'affidamento che occorre, non coincidano con i tempi di cui sopra, sarebbe comunque necessaria un'autorizzazione a procedere da parte dell'organo competente delle relative amministrazioni, secondo i loro ordinamenti.

Il DGUE attualmente in uso potrà essere utilizzato nelle procedure di gara del nuovo codice degli appalti?

Con nota protocollo n. 6212 del 30/06/2023, viene emanato un comunicato quale aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016, dal quale si evince, in particolare che, i riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 contenuti nel DGUE devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.
Per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità."

Quali le procedure di gara per le quali sono ancora operanti le disposizioni di cui al D.lgs. 50/16?

L'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 chiarisce che:
"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data."

Come cambiano le modalità di versamento dell'imposta di bollo per la stipula del contratto con il nuovo codice?

Nel provvedimento n. 240013/2023 emesso dall'Agenzia dell'Entrate, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo di cui al punto è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Con successiva risoluzione, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.
Le ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Quali sono le modalità con le quali le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia?

Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie UE secondo le seguenti modalità:
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture e servizi d’ingegneria e attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per l’affidamento di servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie UE;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie UE, “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente”.

L’utilizzo di una procedura ordinaria nei sottosoglia è causa di nullità?

In generale, l’utilizzo di procedure conformi alle direttive UE dovrebbe ritenersi legittima pertanto, la scelta di una procedura più complessa in luogo di quella stabilita dal Codice dovrebbe essere possibile ove adeguatamente motivata proprio in relazione al principio di tempestività e di risultato.

La garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate deve essere prevista in tutti gli affidamenti?

Ai sensi dell’art. 102 del codice, le stazioni appaltanti, tenendo conto della prestazione oggetto del contratto, prevedono negli atti di gara in capo agli operatori economici alcuni particolari impegni tra cui quello di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Tale disposizione è riferibile principalmente agli appalti ad elevata intensità di manodopera, nonché a tutte le tipologie di appalti nei quali siano concretamente sviluppabili modelli organizzativi tali da valorizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Quali sono le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti il D.Lgs. n. 36/2023 in materia di avvalimento?

Le principali novità si sostanziano nel fatto che l’avvalimento è ammesso non solo per acquisire un requisito di partecipazione ma anche per ottenere un punteggio più elevato e quindi migliorare la propria offerta tecnica, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria. Si tratta, in questo ultimo caso di un “avvalimento premiale”. In questo caso vi è, però un limite, dato che non è consentito che alla medesima gara possano partecipare sia la ditta ausiliaria che l’ausiliata.
Le nuove disposizioni codicistiche inoltre chiariscono la natura onerosa del contratto di avvalimento, precisano che lo stesso potrebbe anche rispondere ad un interesse indiretto dell’impresa ausiliaria (es. approccio indiretto a un nuovo mercato).

L’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 prevede un termine minimo che la stazione appaltante deve rispettare quando attiva il soccorso istruttorio?

L’art. 101 comma 3 del codice dei contratti prevede che l’operatore economico risponda al soccorso istruttorio nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni. Quindi, nella nuova regolamentazione assume rilievo la previsione di un termine minimo (cinque giorni). Del quale le stazioni appaltanti devono tener conto nell’impostazione delle procedure e che costituisce adeguata garanzia per gli operatori economici nella formazione e nella produzione degli elementi integrativi.

Per quali affidamenti è richiesta la qualificazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 36/2023?

In base alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, è necessario essere qualificati per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500.000 euro, e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.