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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti
2016
1Febbraio
L'omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni (o aziendali) nell'offerta economica - nel silenzio della lex specialis di gara - è causa di esclusione? L'omessa specificazione, nell'offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza è una questione a lungo dibattuta, ma può ritenersi definita dopo due successive pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20/03/2015 e n. 9 del 2/11/2015. Alla stregua dei principi elaborati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria: a) in tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni); tale obbligo integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici; b) nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio. Per le Cooperative sociali è consentito l'affidamento di appalti in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici? La legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l’affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 5 del citato testo normativo ovvero l'affidamento venga disposto a favore di cooperative sociali di tipo B, abbiano ad oggetto la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie e siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. L’utilizzo di risorse pubbliche impone in ogni caso il rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza pertanto, l'affidamento sarà preceduto da una procedura di selezione. In quali casi gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP? Gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP: 1) in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; 2) in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; 3) in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Differenze tra la "White list" e la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) La White List è un elenco istituito presso le prefetture, al quale devono registrarsi le imprese che lavorano nei settori considerati a più ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. La Prefettura che riceve l'istanza di iscrizione, è tenuta a verificare: che non sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice delle leggi antimafia (D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159); l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo Codice. All’esito delle suddette verifiche, la Prefettura provvederà all’iscrizione nell’elenco o, in mancanza delle condizioni, al diniego dell’iscrizione. L’ iscrizione nell’ elenco ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. La L. 190/2012 art. 1 c. 53. definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Alle imprese iscritte non sarà richiesta, per la partecipazione alle varie gare d’appalto, alcuna ulteriore prova dell’assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa. Pertanto le stazioni appaltanti non dovranno più richiedere la certificazione antimafia per quelle imprese operanti nei settori suddetti, iscritte nella White List. La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) è attiva dal 7 gennaio 2016; è stata istituita dal Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193, ed ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia. Le stazioni appaltanti pubbliche, enti pubblici, società controllate pubbliche, concessionari di opere pubbliche, prima di approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, dovranno acquisire la documentazione antimafia sulla piattaforma. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria. La seduta di gara per l'apertura dei plichi, è pubblica anche per le gare nei settori speciali? È principio inderogabile in qualunque tipo di gara, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto dei plichi (Cons. Stato: sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421)”. La circostanza per cui, nei settori speciali, non è prevista alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità che trova immediata applicazione, indipendentemente da una sua espressa previsione nell’ambito della lex specialis di gara, atteso che l’integrità delle buste è unicamente verificabile attraverso il rispetto della formalità sostanziale, ossia, l'apertura pubblica dei plichi, (Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28). Il principio di pubblicità delle sedute di gara è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio (Cons. Stato, sez. V, 16/6/2005 n. 3166). Se un ente aggiudicatore ha istituito un sistema di qualificazione, ha un limite numerico minimo da rispettare, nella scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate? Il D.lgs 163/2006 non interviene esprimendo dei limiti al riguardo, ma sottolinea la possibilità per l'ente aggiudicatore di "...selezionare i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata....secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati. In secondo luogo, l'art. 233 al comma 4 stabilisce che: "Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.". Risulta evidente che il principio della concorrenza deve essere in ogni caso rispettato, e spetta, infine, all'ente aggiudicatore trovare il giusto equilibrio. L'informativa antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) ha sempre la stessa validità temporale, indipendentemente dal risultato che la stessa registra? Come disposto dall'art. 86 del Codice Antimafia, l'informativa ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3 (cioè modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa e quindi nuova determinazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia). Occorre puntualizzare però, che - la sola informativa antimafia ‘favorevole’ all’impresa ed al cittadino sottoposto a controllo (l’informativa ‘non interdittiva’ o ‘non pregiudicante’) perde ‘automaticamente’ la propria efficacia allo scadere del termine (rendendosi così necessaria, da tale scadenza, l’acquisizione di una nuova informativa); - diversamente, l’informativa antimafia ‘sfavorevole’ all’impresa ed al cittadino (quella ‘interdittiva’ o ‘pregiudicante’, che attesta la effettiva sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa) mantiene la propria efficacia anche oltre il decorso dei termini di validità (e dunque ‘sine die’ o comunque fino all’adozione di un espresso provvedimento riabilitativo o di revisione).   Scarica l'articolo in formato PDF