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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti
2016
1Maggio
1. Come avviene la selezione dei dipendenti nelle società in house? Il Consiglio di Stato più volte è intervenuto per delineare la figura della società "in house". Ha ripetutamente sottolineato la differenza tra le società in house e le società partecipate dal capitale pubblico, rimarcando che quanto ai due requisiti Teckal, di cui alla sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, vale a dire il controllo analogo e l'attività prevalentemente svolta a favore dell'Ente affidante sussistono certamente per l'in house - anzi, ne rappresentano il tratto distintivo- ma non anche per le società pubbliche. Le società in house di pubbliche amministrazioni sono anche necessariamente organismi di diritto pubblico, mentre non è vero il contrario (cioè non è vero che per il solo fatto che un organismo sia qualificabile come organismo di diritto pubblico ai fini della contrattualistica pubblica, per ciò stesso sarà anche qualificabile come pubblica amministrazione ai fini del riparto di giurisdizione in tema di assunzione del personale dipendente). Sotto il profilo sostanziale, anche le aziende speciali, così come le società in house, come affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico. Quindi le procedure (di selezione dei dipendenti) poste in essere da soggetti qualificabili come Pubbliche Amministrazioni, per le quali vige il principio del concorso pubblico, sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell'ente pubblico cui la società è strumentale; con la conseguenza che la selezione non può che comportare il rispetto del principio di imparzialità amministrativa nell'assunzione (e non la logica imprenditoriale). 2. Quando, la stazione appaltante opera la ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni? La ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 ha la funzione di garantire la regolarità contributiva che verrà verificata in seguito a rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, attraverso il documento unico di regolarità contributiva. La ritenuta è calcolata sull'importo dovuto dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore, al netto d’imposta. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Gli affidamenti in economia sono disciplinati dal nuovo codice dei Contratti Pubblici? Gli affidamenti in economia non sono disciplinati dal D. Lgs 50/2016. I contratti sotto soglia comunitaria sono disciplinati dall'art. 36. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: per importi fino ad euro 40.000, si può ricorrere all'affidamento diretto o all'amministrazione diretta (lavori); per lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, e per forniture e servizi fino al raggiungimento della soglia di cui all'art. 35, si può utilizzare una procedura negoziata con invito esteso a 5 operatori; per i lavori con importo compreso tra euro 150.000 ed euro 1.000.000 si può utilizzare una procedura negoziata e l'invito va rivolto a 10 operatori; per lavori con importo pari o superiore ad euro 1.000.000 è necessario instaurare una procedura ordinaria. 4. Le amministrazioni che hanno un elenco di operatori scarno, tale da contenere un numero di operatori inferiore alle richieste dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, come devono regolarsi? E' ormai necessario adeguarsi alla disciplina del citato art. 36. Pertanto laddove il numero di operatori presenti in elenco sia inferiore alle richieste della norma, sarà essenziale incrementare tali elenchi con un aggiornamento, o effettuare delle indagini di mercato. Se poi anche al seguito di queste procedure non risultano esistenti operatori interessati all'iscrizione negli elenchi, o alla partecipazione alle procedure negoziate pubblicizzate con indagini di mercato, si dovrà procedere con i soli operatori manifestanti interesse.   Scarica l'articolo in formato PDF