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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti
2016
4Novembre

1. Il protrarsi delle operazioni di gara per lungo tempo rende illegittima ex se la procedura di gara?

Secondo costante giurisprudenza il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni non è di tale assolutezza e rigidità da determinare sempre e comunque, laddove vulnerato, l'illegittimità degli atti di gara, soprattutto allorquando la procedura, per la complessità delle operazioni valutative, per l'elevato numero dei concorrenti o per altre obiettive circostanze di rilievo, si protragga nel corso di numerose sedute.

Il protrarsi delle operazioni di gara per lungo tempo non rende automaticamente illegittima la procedura di gara.

Sebbene le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa postulino che le sedute di una commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, tale principio è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l'espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate.

2. Il parere richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara è vincolante?

L’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo...»

3. Che cosa fare se l'aggiudicatario non sottoscrive il contratto?

Prima che il contratto sia formalizzato, la conseguenza dell’inadempimento dell’aggiudicatario consistente nella mancata stipulazione del contratto è individuata nell’escussione della cauzione provvisoria la cui funzione è quella di dissuadere gli operatori economici dal partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici senza avere la certezza di potersi fare carico delle prestazioni che ne derivano; e di risarcire, o meglio indennizzare, la stazione appaltante qualora l’impresa non dia seguito all’aggiudicazione, così rendendo vano il procedimento o ritardandone gli esiti. Solo che, diversamente dal D.Lgs n. 163/2006, nell'attuale codice all'art. 93 comma 6 leggiamo che l'incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto dell'affidatario è possibile se la sua condotta è connotata da dolo o colpa grave.

4. Il DURC richiesto per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 puo' essere utilizzato altresì per la liquidazione delle fatture sempre che avvengano nell'arco di 120 giorni dal rilascio del documento?

Con la richiesta del Durc on line, si ottiene il documento di regolarità contributiva in tempo reale, con validità di 120 gg. dalla prima richiesta effettuata sul sistema e potrà essere utilizzato per la liquidazione delle fatture, nell'arco temporale della sua validità.

5. L’omessa specificazione nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni, determina incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e quindi automatica esclusione dalla procedura di gara?

Se con l'entrata in vigore del Nuovo Codice la questione dovrebbe ritenersi risolta in quanto nell’art. 95 co. 10 si legge: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", lo stesso non può dirsi per il passato. Infatti, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.

6. Le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 relative ai Contratti sotto soglia, a quali Stazioni Appaltanti si applicano?

Le disposizioni di cui all'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 si applicano alle stazioni appaltanti, ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 (Gas ed energia termica, Elettricità, Acqua, Servizi di trasporto, Porti e aeroporti, Servizi postali, Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.