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L'angolo dell'esperto

Accordo Quadro

2022
4Ottobre

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Questa è la definizione che viene data dall’art. 3, comma 1 lett. iii) del codice degli appalti pubblici, riportata anche dall’ANAC nelle FAQ sull’Accordo Quadro, tra l’altro aggiornate il 12 settembre u.s.

La precedente normativa prevedeva lo strumento dell’Accordo Quadro solo per una tipologia di appalti, cioè quella dei lavori di manutenzione, invece ora tale istituto giuridico è stato esteso a tutti i tipi di appalti.

Si deve precisare che quando si parla di accordo quadro non si parla di una diversa tipologia di procedura di affidamento, bensì di uno strumento che ha lo “scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare”. Già il Consiglio di Stato e poi non da ultimo il TAR Campania si sono espressi in merito a tale argomento: “il contratto quadro realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti …”. Da esso discende “… non un assetto di specifiche obbligazioni, bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell’interesse e secondo le esigenze dell’amministrazione” (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455)” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 7/1/2021 n. 89).

L’articolo di riferimento del codice di tale istituto è l’art. 54 che disciplina e dettaglia le varie tipologie di accordo quadro che il codice ha previsto.

Nel dettaglio. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.

I commi 3 e 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 stabiliscono le regole di aggiudicazione degli appalti rientranti nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico o con più operatori economici.

Nel primo caso (comma 3) gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso, mentre il comma 4 disciplina le casistiche e le modalità previste per la conclusione dell’accordo quadro concluso con più operatori economici, ossia senza riaprire il confronto competitivo; quando l’accordo quadro prevede in parte la riapertura del confronto competitivo ed in parte senza riaprire il confronto competitivo. La scelta, in tal caso, viene fatta in base a criteri oggettivi indicati nei documenti di gara; infine il caso di riapertura del confronto competitivo se l’accordo quadro non contiene già tutti i termini che disciplinano le prestazioni dei lavori, servizi e forniture.

Le prestazioni oggetto di tali appalti devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni. Tali prestazioni riguardano anche le prestazioni di natura intellettuale.

La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di riferimento. Pertanto, a differenza del contratto di appalto, l’importo definito nell’accordo quadro non è obbligatoriamente dovuto in toto dall’amministrazione all’operatore economico, ma questo importo è il tetto massimo fissato o anche detto plafond entro cui l’Amministrazione può gestire i successivi appalti attuativi.

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