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L'angolo dell'esperto

I criteri di aggiudicazione

2023
22Giugno

I criteri di aggiudicazione costituiscono un parametro di selezione dell’offerta con i quali le stazioni appaltanti procedono ad aggiudicare un appalto di lavori, servizi e forniture, all’affidamento di concorsi di progettazione e concorsi di idee in favore di uno o più operatori economici.

I criteri di aggiudicazione degli appalti sono individuati nel nuovo codice all’art. 108 nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Ci sono importanti novità legate al nuovo codice relativamente ai criteri di aggiudicazione.

Novità del nuovo codice

L’art. 108 denominato “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” introduce la prima novità della presente disciplina già al comma 2 indicando che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.”

Rispetto al vecchio codice le soglie previste per le lettere b) e c) sono state alzate fino all’importo di € 140.000,00 e prevedendo, altresì, ulteriori ipotesi già previste dal D.Lgs. 50/2016.

Il comma 3, ricalca la disposizione dell’art. 95 del vecchio codice così come modificato dal Decreto sbloccacantieri sul criterio del minor prezzo, prevedendo che “può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.”

Ulteriori elementi di novità sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ulteriori elementi di novità vengono previsti nel comma 4 dell’art. 108, il quale prevede che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Rilevano in particolare, quindi, gli aspetti legati alla clausola sociale e ai criteri minimi ambientali ed elimina, altresì, quell’elencazione esemplificativa entro cui tali criteri potessero rientrare. Inoltre, allo stesso comma 4 è previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Il nuovo dispositivo prevede che nell’ipotesi di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la P.A. la stazione appaltante nella valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l’aggiudicazione, deve sempre tener conto degli elementi di cybersicurezza sui quali dovrà dare notevole peso, ed in questo caso è previsto l’attribuzione del punteggio massimo del 10% per l’attribuzione del punteggio economico. Ulteriore tetto massimo previsto per l’attribuzione del punteggio economico del 30% solo nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera.

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