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L'angolo dell'esperto

Accesso agli atti alla luce del nuovo Codice

2023
20Aprile

In tema di accesso agli atti sono previste delle novità importanti nel nuovo codice. Suddiviso in due articoli, art. 35 e 36 del codice, rende ancor più trasparente l’agire dell’amministrazione pubblica attraverso anche l’utilizzo esclusivo delle piattaforme informatiche.

 

La disciplina dell’accesso agli atti 

L’art. 35 detta regole nuove e tempi ben definiti per l’esercizio del diritto di accesso agli atti.

Infatti, si precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Già il primo comma fissa dei punti fondamentali sulla nuova disciplina dell’accesso agli atti: la piena realizzazione della “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (si ricorda, infatti che gli stessi articoli rientrano, appunto nella parte II del Libro I del D.Lgs. 36/2023); nonché il riconoscimento per tutti i cittadini della possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara secondo quanto disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il secondo comma, invece, fissa i tempi per l’accesso documentale.

Per la richiesta dell’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte (procedure aperte), per l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, nonché i soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ovvero che hanno presentato offerte (procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali), l’accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

In tutti gli altri casi, e più precisamente in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati ed informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli art. 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati ed offerenti, in relazione alle offerte ed ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati ed informazioni a questa presupposti, ed in relazione alla verifica della anomali dell’offerta ed ai verbali riferiti alla detta fase, l’accesso viene differito fino all’aggiudicazione.

Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio soggiacciono al segreto d’ufficio, pertanto, non potranno divulgare questi dati, atti ed informazioni fino alla conclusione delle predette fasi o alla scadenza dei suddetti termini, pena applicazione della sanzione afflittiva prevista per la violazione dell’art. 326 del c.p.

Casi di esclusione dell’esercizio dell’accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti ed ogni forma di divulgazione possono essere esclusi se le informazioni fornite nell’offerta o nel corso di giustificazioni della stessa costituiscono, seconda motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sono altresì esclusi le informazioni legate ai pareri legali per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici, alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto, ed infine in relazione alle informazioni sulle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Tuttavia, qualora tali informazioni fossero indispensabili ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici, il concorrente avrà comunque il diritto di esercitare l’accesso agli atti.

Qualora la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza potrà inoltrare segnalazione all’ANAC la quale potrà a sua volta irrogare una sanzione pecuniaria.

Regole procedimentali e processuali in tema di accesso

Si ribadisce la centralità del processo di digitalizzazione e l’importanza del principio di trasparenza come principi cardine all’interno del D. Lgs. n. 36/2023. Una novità del nuovo codice riguarda la pubblicazione dei verbali di gara e gli atti, nonché i dati e le informazioni relativi all’aggiudicazione che vengono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. Rilevante risulta anche l’ulteriore novità che riguarda la reciproca messa a disposizione della documentazione, nonché le offerte presentate dai primi cinque operatori economici collocatisi in graduatoria. Pertanto, viene velocizzata ed addirittura anticipata la “fase conoscitiva” degli atti. Nella comunicazione dell’aggiudicazione l’amministrazione da atto anche delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte. Tali decisioni sono impugnabili con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e le parti intimate possono costituirsi entro i successivi 10 giorni.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza, l’esibizione delle parti segretate richieste dall’offerente non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4 dell’art. 36.

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