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“Il taglio delle ali” nelle offerte anormalmente basse: esclusione automatica delle offerte ed accantonamento temporaneo

2023
28Marzo

Il Decreto n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) ha modificato la disciplina dell’anomalia dell’offerta, intervenendo non solo sulle modalità di applicazione del calcolo ma anche sulla obbligatorietà di tale previsione.

L’ordinamento, all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, disciplina le offerte anormalmente basse, prevedendo le modalità di individuazione della soglia di anomalia a seconda del criterio di aggiudicazione utilizzato ed il numero delle offerte ammesse.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Nelle gare, in cui il criterio utilizzato è quello del prezzo più basso, è previsto un metodo di determinazione della soglia di anomalia attraverso il taglio delle ali che impone l’accantonamento temporanea delle offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha stabilito con sentenza n. 1808 del 15/03/2022 che la gara si potrebbe aggiudicare anche gli operatori economici che risultano accantonati a seguito dell’applicazione del calcolo del taglio delle ali, poiché le operazioni descritte dall’art. 97, comma 2-bis, sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di «congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta» (come imposto dall’art. 97, comma 1, del codice dei contratti pubblici), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.

E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte qualora il criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso e la gara è sotto soglia comunitaria e non presenta carattere transfrontaliero, purché le offerte ammesse non siano inferiori a 5 (tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020). In questo caso, infatti, lo stesso articolo 97 al comma 8 prevede che “…la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter”.

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