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L'angolo dell'esperto

La programmazione negli appalti di servizi, forniture e lavori

2023
14Marzo

L’attuale art. 21 del D. Lgs. 50/2016, della programmazione degli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici, verrà disciplinato nel nuovo codice dei contratti pubblici all’art. 37.

Già dalla lettura del primo comma notiamo la prima sostanziale novità. “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.”

C’è un allineamento, pertanto, della programmazione al triennio sia per l’acquisto di beni e servizi che per l’esecuzione dei lavori (nel vigente codice la programmazione per beni e servizi aveva durata biennale).

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. Mentre i lavori di manutenzione ordinaria vanno inseriti nel programma anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Per quanto riguarda, invece, i beni e servizi vanno inseriti nel programma tutti quelli aventi un importo pari o superiore a € 140.000,00.

La programmazione per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori deve essere pubblicata sul profilo del committente e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Infine, al comma 6 del nuovo art. 37 si fa rinvio all’allegato I.5 del codice per la disciplina di dettaglio degli schemi tipo, degli ordini di priorità degli interventi e della specificazione delle fonti di finanziamento. Questo allegato riprende il contenuto del vigente D.M. 14/2018, senza modifiche di particolare rilevanza, adattando solo le nuove terminologie ed i nuovi istituti introdotti dal nuovo codice.

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