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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti, anno IX n. 6
2019
10Settembre

Che tipo di attività svolgono le cooperative di tipo "B"?

La Legge 8 novembre 1991 n. 381 reca disposizioni in materia di "Disciplina delle cooperative sociali", ossia disciplina le cooperative che perseguono la "promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini"ex art. 1 comma 1 l. 381 cit., differenziandole tra: a) coloro che gestiscono "servizi socio-sanitari ed educativi", ex art. 1 comma 1 lett a) l. 381 cit.(c.d. cooperative di tipo "A"); b) coloro che gestiscono "lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", ex art. 1 comma 1 lett b) l. 381 cit.(c.d. cooperative di tipo "B"). Le "persone svantaggiate" di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) l. 381 cit. sono, poi, individuate dall'art. 4 della stessa legge (ad esempio: persone con svantaggi fisici o psichici, le ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc).

L'affidamento di procedure al di sotto della soglia comunitaria a cooperative di tipo B, deve essere sempre disciplinato dal D.Lgs 50/2016?

L'art. 112 del D.Lgs 50/2016 c.1 prevede la possibilità di riservare degli appalti alle cooperative; infatti, recita: "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Inoltre, l'art. 5 della l. 381/1991 predispone un "regime agevolato" per l'affidamento delle convenzioni (fonte di obbligazioni per le parti) riservate alle cooperative sociali di tipo B, derogando al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza."

E' legittimo l'affidamento di una concessione di servizi pubblici a cooperative sociali di tipo "B" ex art. 5 della legge n. 381/1991?

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha evidenziato che "la deroga di cui all’art. 5, l. 381/1991, è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, di importo inferiore alle soglie comunitarie. Conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio, l’oggetto della convenzione non può essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici, né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’utilizzo dello strumento convenzionale è, infatti, ammesso per la sola fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, dovendo escludersi l’interpretazione estensiva della norma poiché la stessa costituisce deroga al principio di concorrenza. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati dal legislatore” (Cfr. anche Cons. St., sez. V, 16.4.2014, n. 1863 ; Cons. St., sez. VI, 29.4.2013 n. 2342)

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, rese nella domanda di partecipazione ad una procedura di gara, rendono la domanda di partecipazione, non soggetta all'imposta di bollo?

L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “... Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. In deroga alla predetta disposizione, la tabella allegata prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti. In particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e successive modificazioni ed integrazioni” Bisogna, però, tener presente che, indipendentemente dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse sono rilasciate all’interno della cosiddetta “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”. Tale dichiarazione non si limita alla semplice comunicazione di requisiti ma, contestualmente e prevalentemente, contiene una richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, si ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972. (Risposta n. 35/2018 Agenzia delle Entrate)

Attualmente, in quali casi è consentito il ricorso all'appalto integrato?

Il divieto di ricorrere all'appalto integrato previsto al quarto periodo del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs n. 50/2016 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020; pertanto fino a quella data le stazioni appaltanti possono legittimamente ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori. Terminato il periodo di sospensione del divieto di ricorso all'appalto integrato lo stesso, ai sensi dell'art. 216 comma 4 bis del D.lgs. n. 50/20106 non si applicherà alle opere i cui progetti definitivi saranno approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020 e il cui bando verrà pubblicato entro i successivi dodici mesi dall’approvazione.

Che cosa è il codice CUI?

L'elenco contenente la programmazione dei lavori e la programmazione dei servizi e delle forniture, va inserito sul sito del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it). Nell'applicativo preposto allo scopo, tutti gli interventi vengono identificati con il codice CUI (codice unico intervento). Lo stesso si compone del codice fiscale dell'amministrazione, prima annualità del primo programma in cui l'intervento è stato inserito, indice progressivo composto di 5 cifre legato all'intervento.

E' legittima l'esclusione da una procedura di gara di un operatore economico che ha offerto un costo del lavoro inferiore rispetto a quanto stabilito negli atti di gara dalla Stazione Appaltante?

No, è illegittima. Nel caso in cui un operatore economico indichi nella propria offerta un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante lo stesso deve essere valutato nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell'offerta ex art. 95 del D.lgs n. 50/2016. Il costo della manodopera, infatti, viene stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del costo medio individuato in apposite tabelle ministeriali. Siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia ma di verifica della congruità dell'offerta. Ciò che invece non può essere derogato sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni.

In sede di verifica dei requisiti, qual'è il tempo di validità dei certificati?

La legge n. 55/2019 di conversione del Decreto Sblocca Cantieri ha previsto che, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC la cui validità è di 120 giorni, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.

La conoscenza dei nominativi dei soggetti richiedenti il sopralluogo vìola i principi di segretezza di cui all'articolo 53 del codice?

Il Consiglio di Stato Sez. III, con sentenza n. 6097 del 04/09/2019 ha precisato che "la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all’«elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime» (art. 53, comma 2, lett. a), poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta".