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L'angolo dell'esperto

Variazione dei prezzi

2022
6Dicembre

L’art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito in L. n. 25/2022 (decreto sostegni ter) ha reso obbligatorio l’inserimento nella documentazione di gara della clausola di revisione dei prezzi per tutti i bandi o avvisi pubblicati fino al 31 dicembre 2023, stabilendo alla lettera a) che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19,… è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal  terzo periodo del medesimo comma 1”.

Il D.L. n. 4/2021 ha però sempre fatto riferimento agli appalti di lavoro, infatti lo stesso art. 29 alla lettera b) dispone che “per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”, non facendo alcuna menzione, invece, alla variazione dei prezzi per gli appalti di servizi e forniture.

Questo ha determinato un vuoto normativo, che tutt’ora esiste, per ciò che concerne la disciplina della revisione dei prezzi per gli appalti di servizi e forniture, tanto che ha portato l’ANAC a richiedere al Governo ed al Parlamento di trovare una soluzione a questa impasse.

L’unica soluzione a tal proposito è rinvenibile attraverso la lettura del comma 8 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale tutto ciò che non è disciplinato dal codice, per ciò che attiene la fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

L’art. 1664 del codice civile denominato (onerosità o difficoltà di esecuzione) prevede che “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.

Le stazioni appaltanti in caso di appalti di servizi e forniture dovranno inserire nei documenti di gara già la percentuale massima di variazione dei prezzi indicando a quale parametro dovranno fare riferimento per il calcolo del quantum, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, oppure, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

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